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Indici della Rassegna

Titolo
Valutazione numerica delle offerte
Argomento
Appalti
Abstract
(Tar Lazio, sent. ottobre 2006)
Testo
I punteggi numerici appaiono in grado di dare concreta notizia dell’iter valutativo seguito dalla commissione, assolvendo appieno all’obbligo di motivazione.
Anche dopo l'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, l'onere della motivazione dei giudizi (inerenti le prove scritte ed orali di un concorso pubblico ovvero dell’offerta tecnica della partecipante gara pubblica) è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma eloquente, della valutazione tecnica della commissione.
Il punteggio meramente numerico non può concretizzare un deficit motivazionale tale da inficiare la valutazione, atteso che la commissione esprime una valutazione muovendosi nell'ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l'iter logico seguito nel valutare.
Si consente, comunque, nonostante la mancanza di una motivazione discorsiva, la puntuale ricostruzione dell'iter logico percorso dalla commissione nella valutazione permettendo la percezione delle ragioni poste a fondamento dell'assegnazione dei punteggi complessivi sulla scorta dei quali è stata formulata la graduatoria.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 20 ottobre 2006
 
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