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Indici della Rassegna

Titolo
E'illegittimo il provvedimento del comune con cui si vuole realizzare un forno crematorio in un'area ubicata fuori del cimitero
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. ottobre 2006)
Testo
Il Fatto

I proprietari di alcuni terreni con annessa abitazione proponevano impugnavano dinanzi al giudice amministrativo gli atti del Comune con cui si procedeva alla localizzazione e realizzazione di un forno per la cremazione dei defunti in un’area situata in prossimità dei loro beni.

Il Tribunale amministrativo adito accoglieva l’impugnativa sulla base dell’assunto secondo cui nell’attuale sistema normativo in tema di polizia mortuaria non è consentita la realizzazione di forni crematori al di fuori dei cimiteri e che la nozione di “cimitero” postula la sussistenza di sistemi di seppellimento ad inumazione.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il Comune sostenendo la tesi secondo cui una struttura destinata alla cremazione delle salme e alla conservazione delle urne cinerarie dovrebbe essere considerata alla stregua di un cimitero e quindi ben potrebbe essere realizzata con tale funzione esclusiva.


Il Principio

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame ha precisato che la disciplina normativa in materia di polizia mortuaria trova ragione in un complesso di esigenze di carattere igienico-sanitario strettamente correlate alla presenza di cadaveri (trasporto e custodia, modalità di seppellimento e di esumazione, fascia di rispetto, etc.), ed è lo stesso testo Unico delle leggi sanitarie, all’art. 37, a richiedere che ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione.

La disposizione trova poi specificazione nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che ha natura di fonte secondaria indipendente ex art. 358 T.U. n. 1265/1934.

L’art. 49 di tale regolamento stabilisce che a norma della stessa disposizione, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

Il successivo art. 56 prescrive che la relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di costruzione dei cimiteri deve contenere, fra l’altro, la descrizione delle eventuali costruzioni accessorie previste quali camera mortuaria, sala d’autopsia, forno crematorio.

L’art. 78 stabilisce, inoltre, che i crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri.

“Dalla lettura coordinata di tali disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria discende, all’evidenza, che alla configurabilità di un cimitero è correlata la presenza di (almeno) un reparto a sistema di inumazione; che il forno crematorio rientra espressamente fra le costruzioni accessorie dei cimiteri (a guisa di una camera mortuaria o di una sala di autopsia); che, in ogni caso, i crematori vanno costruiti esclusivamente entro i recinti dei cimiteri”.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 20 ottobre 2006
 
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