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Indici della Rassegna

Titolo
Occupazione acquisitiva e valutazione del danno
Argomento
Espropri
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. settembre 2006)
Testo
In mancanza di effettiva apprensione dei beni, seppur emesso il decreto d’occupazione d’urgenza dei lavori, ed in presenza della prova della costanza di coltivazione e detenzione del terreno da parte del privato (anche a mezzi dei propri coloni) e laddove risulti che non sia intervenuta alcuna modifica sugli immobili, non è dovuto al proprietario alcuna indennità.

L’annullamento del peep – che per il carattere programmatorio e conformativo aveva attribuito all’opera dichiarazione di pubblica utilità ed ai terreni la destinazione edificatori - fa venir meno la modificata destinazione e consente di far rivivere e ripristinare ex tunc l’originaria destinazione agricola.


L’illiceità dell’occupazione esclude che ai fini della valutazione del danno possa farsi legittimo riferimento al V.A.M. ed impone che si procede al richiamo delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini del bene coerentemente agli strumenti di pianificazione del territorio, escludendo la possibilità di riferirsi, comunque, alla destinazione edificatoria.

Il valore di mercato deve rispecchiare le possibili utilizzazioni intermedie tra agricola ed edificatoria, tenuto nel debito conto che la comparazione è validamente percorribile solo tra oggetti omogenei.
La valutazione sintetico comparativa, infatti, si fonda su identità di caratteristiche sia con riferimento all’epoca della stima, che all’ubicazione, che alla natura, che alla consistenza morfologica e soprattutto alla disciplina applicabile.

Infatti, il mercato immobiliare è sensibile alla mutazioni macroeconomiche, che non possono essere poste sullo stessa stregua della oscillazione del valore della moneta, e microeconomiche connesse all’evoluzione edilizia; ne consegue che la determinazione del danno deve essere effettuata con riferimento al tempo ed alla situazione del luoghi nonché alle caratteristiche di identica natura non potendosi consentire scostamenti seppur mitigati da opere di aggiornamento.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 20 ottobre 2006
 
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