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Titolo
Se alla gara partecipa un consorzio la sussistenza dei requisiti di partecipazone deve essere verificata nei confronti di tutte le imprese consorziate
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. settembre 2006)
Testo
Nel caso in cui un consorzio partecipi ad una gara di appalto la sussistenza dei requisiti di partecipazione deve essere verificata, in analogia con quanto accade nel caso di raggruppamenti temporanei, nei confronti di tutte le imprese consorziate.
I c.d. ârequisiti generaliâ per la partecipazione alle procedure rilevanti sotto il profilo dellâordine pubblico economico (idoneità morale e professionale dellâesecutore; assenza di procedure concorsuali in itinere) devono essere posseduti anche dalle imprese concretamente incaricate dellâesecuzione della prestazione, stante la pregnanza dellâinteresse pubblico alla moralità ed alla affidabilità in senso assoluto del soggetto chiamato allâesecuzione dellâappalto.
Con la sentenza in epigrafe i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che âil possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara dâappalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dellâordine pubblico, quello economico, nonché della moralità , va verificato non solo in capo al consorzio, ma anche alle singole imprese designate quali esecutrici del servizio. La prevalente giurisprudenza giurisprudenza di questo Consiglio ritiene cumulabili i soli requisiti di natura tecnica e non quelli di natura formale relativi alla regolarità della gestione delle imprese. Anche se il consorzio costituisce di per sé un soggetto autonomo, disciplinato da una normativa speciale di favore (in considerazione dello scopo mutualistico), sono sempre le singole società consorziate, non prive di autonoma personalità e soprattutto di distinta organizzazione dâimpresa, ad assumere concretamente le opere in appalto attraverso il consorzio appositamente costituitoâ.
In giurisprudenza sono state evidenziate â in materia di consorzi â le conseguenze paradossali cui potrebbe portare unâinterpretazione difforme da quella appena riportata, ed individuate, ad esempio, nellâipotetico affidamento dellâesecuzione del servizio (o dellâopera), una vola che il consorzio abbia dimostrato la propria correttezza contributiva, ad imprese consorziate non in regola con il versamento degli oneri di legge.
In questo modo, la normativa sui consorzi, ispirata da finalità di promozione del fenomeno cooperativistico, si tradurrebbe oggettivamente in uno strumento idoneo a consentire â mediante aggregazione in forma consortile di società prive dei requisiti di legge per la partecipazione alle gare e purchè confluenti in un distinto soggetto dotato di esigua struttura ed (esso solo) in regola con detti requisiti â lâaggiramento di inderogabili prescrizioni normative discendenti dai principi generali e fondamentali di evidenza pubblica.
Lâorientamento giurisprudenziale sopra evidenziato è ispirato, pertanto, alla finalità di ordine marcatamente pubblico di impedire a soggetti privi dei necessari requisiti di moralità e correttezza lâaccesso al mercato delle commesse pubbliche.
Del resto, la stessa disciplina normativa di cui allâart. 35 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti) sulla partecipazione dei consorzi alle gare di appalto â perfettamente corrispondente allâart. 11 della superata Legge n. 109/94 (c.d. Legge Merloni) su cui si basa il riportato orientamento giurisprudenziale â consente di comprovare cumulativamente i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria in capo al consorzio, ma non fa venir meno lâonere delle singole imprese consorziate di dichiarare il possesso di requisiti attinenti allâidoneità morale e allâosservanza delle norme di diritto pubblico nellâesercizio dellâattività di impresa.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 03 novembre 2006
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