Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Se alla gara partecipa un consorzio la sussistenza dei requisiti di partecipazone deve essere verificata nei confronti di tutte le imprese consorziate
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. settembre 2006)
Testo
Nel caso in cui un consorzio partecipi ad una gara di appalto la sussistenza dei requisiti di partecipazione deve essere verificata, in analogia con quanto accade nel caso di raggruppamenti temporanei, nei confronti di tutte le imprese consorziate.

I c.d. “requisiti generali” per la partecipazione alle procedure rilevanti sotto il profilo dell’ordine pubblico economico (idoneità morale e professionale dell’esecutore; assenza di procedure concorsuali in itinere) devono essere posseduti anche dalle imprese concretamente incaricate dell’esecuzione della prestazione, stante la pregnanza dell’interesse pubblico alla moralità ed alla affidabilità in senso assoluto del soggetto chiamato all’esecuzione dell’appalto.

Con la sentenza in epigrafe i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che “il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d’appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico, quello economico, nonché della moralità, va verificato non solo in capo al consorzio, ma anche alle singole imprese designate quali esecutrici del servizio. La prevalente giurisprudenza giurisprudenza di questo Consiglio ritiene cumulabili i soli requisiti di natura tecnica e non quelli di natura formale relativi alla regolarità della gestione delle imprese. Anche se il consorzio costituisce di per sé un soggetto autonomo, disciplinato da una normativa speciale di favore (in considerazione dello scopo mutualistico), sono sempre le singole società consorziate, non prive di autonoma personalità e soprattutto di distinta organizzazione d’impresa, ad assumere concretamente le opere in appalto attraverso il consorzio appositamente costituito”.

In giurisprudenza sono state evidenziate – in materia di consorzi – le conseguenze paradossali cui potrebbe portare un’interpretazione difforme da quella appena riportata, ed individuate, ad esempio, nell’ipotetico affidamento dell’esecuzione del servizio (o dell’opera), una vola che il consorzio abbia dimostrato la propria correttezza contributiva, ad imprese consorziate non in regola con il versamento degli oneri di legge.

In questo modo, la normativa sui consorzi, ispirata da finalità di promozione del fenomeno cooperativistico, si tradurrebbe oggettivamente in uno strumento idoneo a consentire – mediante aggregazione in forma consortile di società prive dei requisiti di legge per la partecipazione alle gare e purchè confluenti in un distinto soggetto dotato di esigua struttura ed (esso solo) in regola con detti requisiti – l’aggiramento di inderogabili prescrizioni normative discendenti dai principi generali e fondamentali di evidenza pubblica.

L’orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato è ispirato, pertanto, alla finalità di ordine marcatamente pubblico di impedire a soggetti privi dei necessari requisiti di moralità e correttezza l’accesso al mercato delle commesse pubbliche.

Del resto, la stessa disciplina normativa di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti) sulla partecipazione dei consorzi alle gare di appalto – perfettamente corrispondente all’art. 11 della superata Legge n. 109/94 (c.d. Legge Merloni) su cui si basa il riportato orientamento giurisprudenziale – consente di comprovare cumulativamente i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria in capo al consorzio, ma non fa venir meno l’onere delle singole imprese consorziate di dichiarare il possesso di requisiti attinenti all’idoneità morale e all’osservanza delle norme di diritto pubblico nell’esercizio dell’attività di impresa.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 03 novembre 2006
 
Valuta questa Pagina
stampa