Indici della Rassegna
Titolo
Il tacito collegamento tra le imprese è giusto motivo di iscrizizone nel casellario informatico
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. 30 ottobre 2006)
Testo
Il collegamento sostanziale tra imprese partecipanti a selezione per lâaggiudicazione di gara per la realizzazione di lavori pubblici non è individuabile solo con riferimento alle norme dellâart. 2359 del c.c. ma anche in tutte le ipotesi in cui in fatto possa aversi prova dellâesistenza di un unico centro decisionale tale da vanificare la garanzia della concorrenzialità in sede di offerta oltre che il costante rispetto in sede di gara della segretezza e della par condicio.
Lâiscrizione di un precedente provvedimento di esclusione da gara pubblica - prevista dallâart. 75, letta h) del D.P.R. 554/1999 da leggersi in combinato con le disposizioni dellâart. 27 del D.P.R. 34/2000 - porta a confermare che il provvedimento di esclusione per lâaccertato e non dichiarato collegamento e, quindi, per la vietata partecipazione di imprese collegate, concretizza ipotesi di falsità nelle dichiarazioni in merito al possesso di requisiti soggettivi di partecipazione, di talché proprio lâattestazione falsa e ingannevole ben legittima lâiscrizione nel casellario informatico.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 03 novembre 2006
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