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Indici della Rassegna

Titolo
Il tacito collegamento tra le imprese è giusto motivo di iscrizizone nel casellario informatico
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. 30 ottobre 2006)
Testo
Il collegamento sostanziale tra imprese partecipanti a selezione per l’aggiudicazione di gara per la realizzazione di lavori pubblici non è individuabile solo con riferimento alle norme dell’art. 2359 del c.c. ma anche in tutte le ipotesi in cui in fatto possa aversi prova dell’esistenza di un unico centro decisionale tale da vanificare la garanzia della concorrenzialità in sede di offerta oltre che il costante rispetto in sede di gara della segretezza e della par condicio.

L’iscrizione di un precedente provvedimento di esclusione da gara pubblica - prevista dall’art. 75, letta h) del D.P.R. 554/1999 da leggersi in combinato con le disposizioni dell’art. 27 del D.P.R. 34/2000 - porta a confermare che il provvedimento di esclusione per l’accertato e non dichiarato collegamento e, quindi, per la vietata partecipazione di imprese collegate, concretizza ipotesi di falsità nelle dichiarazioni in merito al possesso di requisiti soggettivi di partecipazione, di talché proprio l’attestazione falsa e ingannevole ben legittima l’iscrizione nel casellario informatico.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 03 novembre 2006
 
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