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Indici della Rassegna

Titolo
Edilizia e distanza dalle costruzioni
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. 26 ottobre 2006)
Testo

In per legge tra i caso di demolizione di un manufatto per la realizzazione di nuovo edificio, il comune, nel rilasciare il titolo abilitativo, deve imporre l’osservanza delle distanze previste fabbricati, a nulla esimendo l’eventuale minore distacco previsto, in ipotesi, dalle NTA del vigente strumento urbanistico.

I parametri edilizi relativi alle distanze dagli edifici e dai confini debbono essere ossequiosi del disposto dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 attesa la sua inderogabilità laddove fissa la distanza minima tra le costruzioni.

Il decreto in parte qua, trae fonte nell’art. 41 quinquies della legge urbanistica integrando, con efficacia precettiva, il regime delle distanze nelle costruzioni.

Detta disposizione, che ha carattere imperativo per essere correlata e finalizzata alla tutela dell’igiene e sicurezza, vincola i comuni nella stessa fase di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici.

Ne consegue che ogni intervento in contrasto con le dette norme è da intendersi illegittimamente assunto essendo ammissibile solo la previsione di distanze superiori. Infatti, la imposizione di osservare le distanze tra pareti finestrate che si fronteggiano ha la finalità di evitare la creazione di intercapedini nocive a chi soggiorna in detti edifici e non assolve a funzioni estetiche o di regolamentazione di rapporti tra confinanti.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 03 novembre 2006
 
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