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Indici della Rassegna

Titolo
Giurisdizione in materia di equo indennizzo per infermità contratta a causa di servizio
Argomento
Giurisdizione
Abstract
(Tar Lazio, sez. II, sent. 30 settembre 2004, n. 9959)
Testo
Il fatto
Un dipendente di una pubblica amministrazione impugnava il provvedimento con il quale l'ente di appartenenza gli negava la liquidazione dell'equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.

Il principio
I giudici amministrativi non sono entrati nel merito della questione per non rientrare, la stessa, nella loro giurisdizione ma in quella del giudice ordinario.

In linea con il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (SS.UU, sent. 1234/2004), con la sentenza in epigrafe si è affermato il principio secondo cui, in materia di lavori instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, per determinare, quoad tempus, ai sensi dell'art. 45, comma 17, D.Lgs. n. 80/98 (oggi art. 69, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001), la giurisdizione con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro ritenuti pregiudizievoli e dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio dal lavoratore, si deve avere riguardo al momento della verificazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato, ogni qualvolta essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, nell'esercizio del potere discrezionale.

Per contro, nell'ipotesi in cui, il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo, deve farsi riferimento al momento in cui interviene siffatta declaratoria.

Nella fattispecie in analisi, con riguardo alla controversia concernente la domanda di equo indennizzo per infermità contratta a causa di servizio, si hanno due fasi procedimentali: una fase preliminare istruttoria diretta all'acquisizione degli elementi idonei alla riconoscibilità della condizione del lavoratore ed una seconda fase, deliberativa, al termine della quale l'amministrazione si pronuncia sulla istanza.
Alla luce di dette considerazioni si è affermata la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento ai provvedimenti intervenuti sull'istanza di cui sopra in epoca successiva alla data del 30 giugno 1998.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 01 ottobre 2004
 
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