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Titolo
E' legittimo il verbale redatto su modello prestampato privo della firma autografa degli organi accertatori
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. 28 settembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. I, sent. 28 settembre 2006, n. 21045
Riferimenti normativi:
- Art. 21 Cds
- art. 385 Regolamento Cds
Eâ prassi ormai consolidata tra gli organi di vigilanza stradale lâutilizzo di sistemi meccanizzati per lâinvio seriale delle multe stradali non immediatamente contestate.
Tali modelli prestampati di regola sono privi della firma autografa di chi ha accertato lâinfrazione, ma la Suprema Corte ha ritenuto che tale mancanza non rende nullo il verbale, il quale, anzi, è perfettamente valido ed efficace poiché lâenorme mole di lavoro ha reso necessario lâuso di sistemi meccanizzati come i modelli prestampati che recano solo lâintestazione del comando.
Ne consegue che è perfettamente legittimo lâinvio, tramite il servizio postale, del verbale di una multa stradale, pur se non sottoscritto.
La Cassazione ha così interpretato lâ art. 385 del Regolamento del Codice della Strada il quale non solo indica gli elementi che debbono essere presenti nel verbale, ma legittima lâuso di verbali redatti con sistemi meccanizzati notificati con moduli prestampati recanti lâintestazione dellâ ufficio o comando da cui dipende lâorgano accertatore.
Poiché la norma non fa alcun riferimento alla firma da apporre sul modulo la Suprema Corte, con la sentenza qui richiamata, ritiene che i verbali così redatti e prestampati siano validi e il conseguente invio, mediante moduli prestampati perfettamente legittimi.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
venerdì 10 novembre 2006
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