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Indici della Rassegna

Titolo
E' legittimo il verbale redatto su modello prestampato privo della firma autografa degli organi accertatori
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. 28 settembre 2006)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. I, sent. 28 settembre 2006, n. 21045

Riferimenti normativi:
- Art. 21 Cds
- art. 385 Regolamento Cds

E’ prassi ormai consolidata tra gli organi di vigilanza stradale l’utilizzo di sistemi meccanizzati per l’invio seriale delle multe stradali non immediatamente contestate.

Tali modelli prestampati di regola sono privi della firma autografa di chi ha accertato l’infrazione, ma la Suprema Corte ha ritenuto che tale mancanza non rende nullo il verbale, il quale, anzi, è perfettamente valido ed efficace poiché l’enorme mole di lavoro ha reso necessario l’uso di sistemi meccanizzati come i modelli prestampati che recano solo l’intestazione del comando.

Ne consegue che è perfettamente legittimo l’invio, tramite il servizio postale, del verbale di una multa stradale, pur se non sottoscritto.

La Cassazione ha così interpretato l’ art. 385 del Regolamento del Codice della Strada il quale non solo indica gli elementi che debbono essere presenti nel verbale, ma legittima l’uso di verbali redatti con sistemi meccanizzati notificati con moduli prestampati recanti l’intestazione dell’ ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore.

Poiché la norma non fa alcun riferimento alla firma da apporre sul modulo la Suprema Corte, con la sentenza qui richiamata, ritiene che i verbali così redatti e prestampati siano validi e il conseguente invio, mediante moduli prestampati perfettamente legittimi.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
venerdì 10 novembre 2006
 
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