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Indici della Rassegna

Titolo
Il contratto di cui sia parte la p.a. richiede sempre la forma scritta ad substantiam
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Campania, Salerno, sent. novembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Campania, Salerno, sez. I, sent. 2 novembre 2006, n. 1949


E’ pacifico in giurisprudenza che il contratto di cui sia parte la Pubblica Amministrazione richiede ad substantiam la forma scritta.

La delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista l’incarico della compilazione di un progetto per un’opera pubblica è valida e vincolante nei confronti dell’ente soltanto qualora contenga la previsione dell’ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte, con la conseguenza che l’inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della determinazione in parola, che si estende al contratto di prestazione d’opera poi stipulato col professionista.

Nella formazione dei contratti soggetti alla c.d. evidenza pubblica coesistono due procedimenti: il primo si traduce in un provvedimento (deliberazione a contrarre da parte degli organi qualificati) con cui si esterna lo scopo da perseguire nonché il modo con cui si intende realizzarlo; il secondo si svolge tra le parti contraenti ed ha per oggetto la formazione della volontà secondo le norme privatistiche, con la precisazione che la deliberazione dell’Ente – fino a quando non risulti tradotta in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante dell’Ente stesso e dal professionista – è un atto con efficacia interna all’Ente Pubblico, non costituente neppure proposta contrattuale e quindi non idonea a determinare la costituzione del relativo rapporto negoziale.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 10 novembre 2006
 
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