Indici della Rassegna
Titolo
Incompetenza del sindaco nell'emanazione degli atti di gestione
Abstract
(TAR Veneto, sent. Ottobre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Veneto, sez. II, sentenza del 20 Ottobre 2006 n. 3528
Riferimenti Normativi:
- D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.
Il Fatto
Alcuni cittadini ricorrevano avverso la variante parziale al Piano Regolatore Generale (P.R.G.), adottata dal Comune dâappartenenza, in quanto ritenuta lesiva dei propri interessi. Tale variante prevede che una vasta area di proprietà pubblica, originariamente destinata a parco, venisse invece trasformata in zona residenziale. Motivo principale, a sostegno del ricorso, è lâillegittimità del parere espresso dalla Commissione Eilizia Comunale. Tale parere sarebbe illegittimo, in quanto reso da un organo consultivo tecnico (C.E.C.) presieduto dal Sindaco (organo di natura politica), e quindi in palese contrasto con il principio di separazione dei poteri.
Il Comune intimato si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso.
Il Principio
âEâ fin troppo noto come nel nostro ordinamento vige la distinzione fra atti di indirizzo politico-amministrativo (spettanti agli organi politici) ed atti di gestione (spettanti agli organi burocratici). In applicazione di tale distinzione, a livello locale, il D.Lgs. n. 267/2000 ha individuato in modo netto gli organi competenti ad emanare gli atti di indirizzo, vale a dire il Consiglio comunale, Giunta comunale e Sindaco, e quelli competenti allâemanazione degli atti di gestione, e cioè i dirigenti comunali. Ciò si evince in modo inequivoco dal combinato disposto degli artt. 50 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Poi con più specifico riferimento alla Commissione edilizia comunale la Giurisprudenza ha chiarito che, anche a seguito dellâentrata in vigore del nuovo Testo Unico in materia urbanistica, che ha reso facoltativa la Commissione Edilizia Comunale, non può più far parte della stessa il Sindaco in quanto organo politicoâ.
In forza delle svolte considerazioni il TAR Veneto ha accolto il ricorso e, per lâeffetto, ha disposto lâannullamento dei provvedimenti impugnati.
Autore
Dott. Roberto Bongarzoni
Data
venerdì 10 novembre 2006
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