Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Incompetenza del sindaco nell'emanazione degli atti di gestione
Argomento
Enti locali
Abstract
(TAR Veneto, sent. Ottobre 2006)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Veneto, sez. II, sentenza del 20 Ottobre 2006 n. 3528

Riferimenti Normativi:
- D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

Il Fatto
Alcuni cittadini ricorrevano avverso la variante parziale al Piano Regolatore Generale (P.R.G.), adottata dal Comune d’appartenenza, in quanto ritenuta lesiva dei propri interessi. Tale variante prevede che una vasta area di proprietà pubblica, originariamente destinata a parco, venisse invece trasformata in zona residenziale. Motivo principale, a sostegno del ricorso, è l’illegittimità del parere espresso dalla Commissione Eilizia Comunale. Tale parere sarebbe illegittimo, in quanto reso da un organo consultivo tecnico (C.E.C.) presieduto dal Sindaco (organo di natura politica), e quindi in palese contrasto con il principio di separazione dei poteri.
Il Comune intimato si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso.

Il Principio

“E’ fin troppo noto come nel nostro ordinamento vige la distinzione fra atti di indirizzo politico-amministrativo (spettanti agli organi politici) ed atti di gestione (spettanti agli organi burocratici). In applicazione di tale distinzione, a livello locale, il D.Lgs. n. 267/2000 ha individuato in modo netto gli organi competenti ad emanare gli atti di indirizzo, vale a dire il Consiglio comunale, Giunta comunale e Sindaco, e quelli competenti all’emanazione degli atti di gestione, e cioè i dirigenti comunali. Ciò si evince in modo inequivoco dal combinato disposto degli artt. 50 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Poi con più specifico riferimento alla Commissione edilizia comunale la Giurisprudenza ha chiarito che, anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Testo Unico in materia urbanistica, che ha reso facoltativa la Commissione Edilizia Comunale, non può più far parte della stessa il Sindaco in quanto organo politico”.

In forza delle svolte considerazioni il TAR Veneto ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Autore
Dott. Roberto Bongarzoni
Data
venerdì 10 novembre 2006
 
Valuta questa Pagina
stampa