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Indici della Rassegna

Titolo
patto di stabilità interno
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte dei Conti, determinazione ottobre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Lombardia, Delibera. 13 ottobre 2006 n. 10

Riferimenti normativi:
- Art. 1 comma 166 L.266/2005


Il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno è inteso ad assicurare il buon andamento dell’ amministrazione pubblica (art. 97 Cost.), la parità di trattamento tra cittadini (art.3 Cost.) ed il rispetto degli equilibri di bilancio degli enti pubblici (art. 81 Cost.).

Il patto di stabilità interno introdotto con l’art. 28 della L. 448/1998 è stato adottato per imporre agli Enti una equilibrata politica di risanamento della finanza pubblica.
Il patto indica i risultati da perseguire, lasciando agli Enti interessati una certa libertà nell’individuare gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Questa autonomia è però limitata, in quanto il legislatore modifica di anno in anno i parametri che le varie amministrazioni debbono rispettare e questo preclude agli enti di poter effettuare una programmazione della spesa nel medio periodo.

Su questo aspetto la Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo Lombardia incentra il suo intervento con la deliberazione de qua invitando il legislatore ad imporre dei vincoli alle amministrazioni ma sulla scorta di una programmazione della spesa di medio periodo.

I Giudici contabili ritengono che se da un lato la sovranità del legislatore statale non può essere disattesa e gli enti sono obbligati a rispettare i parametri del debito pubblico indicati, tra l’ altro, a livello europeo, dall’ altro sarebbe opportuno che i vincoli non siano cambiati annualmente con le varie Finanziarie in quanto ciò impedirebbe agli Enti Locali una programmazione nel medio periodo.

Emblematico il caso preso in esame dalla Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Lombardia, la quale ha dovuto segnalare al Consiglio comunale di un piccolo paese che ove non assuma le iniziative necessarie per variare gli stanziamenti contenuti nel bilancio preventivo relativo all’ anno in corso per riportare la spesa entro i parametri fissati con la L. 266/2005 incorrerà nelle sanzioni previste.


La Corte è giunta a tale conclusione pur riconoscendo che l’Ente Locale aveva approvato il bilancio preventivo per l’anno 2006 rispettando i parametri adottati con la L. Finanziaria per l’anno 2005, allora vigente, ma tali vincoli resi più stringenti con la L. 266/2005 (L. Finanziaria per l’ anno 2006) aveva portato il Comune a violare il Patto di stabilità interno per l’ anno corrente con la conseguente applicazione delle limitazioni previste.

Per questo la Corte ritiene che possa essere più corretto che i parametri introdotti dal Patto di Stabilità interno non cambino in ogni L. Finanziaria, ma possano rimanere gli stessi per alcuni anni, per permettere agli Enti territoriali una programmazione nel medio periodo in rapporto alle risorse dell’ Ente medesimo.

Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
venerdì 10 novembre 2006
 
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