Indici della Rassegna
Titolo
Impossibilità dell'affidamento in house
Abstract
(TAR Abruzzo, sent. Novembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Abruzzo â Pescara, sentenza del 07 Nov. 2006 n. 687
Riferimenti Normativi:
- Art. 113, n. 5 lett. c del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.
Il Fatto
Alcuni farmacisti, nonché titolari di farmacie, proponevano ricorso avverso la delibera con la quale il Comune aveva modificato la precedente delibera, affidando unâistituenda nuova farmacia non più in gestione diretta (âin houseâ) ma alla Società Farmacie Comunali s.p.a.
Motivo del ricorso assumeva essere che il Comune non era socio della Società a cui aveva affidato la gestione della farmacia, e che oltretutto detta Società operava in altro ambito territoriale.
Il Principio
âLâart. 113 del D.Lgs. n. 267/00 ha espressamente previsto che lâaffidamento di servizi pubblici locali possa essere disposto, nel rispetto della normativa dellâUnione europea, a società interamente a capitale pubblico. Inoltre, una s.p.a. a capitale interamente pubblico, può svolgere un servizio pubblico solo nel medesimo ambito territoriale ove tale società è destinata ad operare. Infine lâaffidamento diretto (in house), di cui allâart. 113, n. 5 lett. c del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, non può essere disposto a favore di una società a partecipazione interamente pubblica, cui non partecipa anche lâAmministrazione comunale a favore della quale deve essere svolto il servizio. Il Comune convenuto non essendo partecipe alla Società Farmacie Comunali s.p.a. e operando questâultima solo nellâambito di un altro comune (suo unico azionista), non avrebbe potuto affidargli, ai sensi del predetto art. 113, la gestione della istituenda farmacia, non sussistendo nella specie i requisiti di leggeâ.
Per i motivi suesposti, il Tribunale Amministrativo Regionale per lâAbruzzo ha accolto il ricorso ed annullato lâimpugnata deliberazione.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 17 novembre 2006
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