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Indici della Rassegna

Titolo
Impossibilità dell'affidamento in house
Argomento
Appalti
Abstract
(TAR Abruzzo, sent. Novembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Abruzzo – Pescara, sentenza del 07 Nov. 2006 n. 687

Riferimenti Normativi:
- Art. 113, n. 5 lett. c del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.


Il Fatto

Alcuni farmacisti, nonché titolari di farmacie, proponevano ricorso avverso la delibera con la quale il Comune aveva modificato la precedente delibera, affidando un’istituenda nuova farmacia non più in gestione diretta (“in house”) ma alla Società Farmacie Comunali s.p.a.

Motivo del ricorso assumeva essere che il Comune non era socio della Società a cui aveva affidato la gestione della farmacia, e che oltretutto detta Società operava in altro ambito territoriale.

Il Principio

“L’art. 113 del D.Lgs. n. 267/00 ha espressamente previsto che l’affidamento di servizi pubblici locali possa essere disposto, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, a società interamente a capitale pubblico. Inoltre, una s.p.a. a capitale interamente pubblico, può svolgere un servizio pubblico solo nel medesimo ambito territoriale ove tale società è destinata ad operare. Infine l’affidamento diretto (in house), di cui all’art. 113, n. 5 lett. c del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, non può essere disposto a favore di una società a partecipazione interamente pubblica, cui non partecipa anche l’Amministrazione comunale a favore della quale deve essere svolto il servizio. Il Comune convenuto non essendo partecipe alla Società Farmacie Comunali s.p.a. e operando quest’ultima solo nell’ambito di un altro comune (suo unico azionista), non avrebbe potuto affidargli, ai sensi del predetto art. 113, la gestione della istituenda farmacia, non sussistendo nella specie i requisiti di legge”.

Per i motivi suesposti, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo ha accolto il ricorso ed annullato l’impugnata deliberazione.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 17 novembre 2006
 
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