Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Assenze ingiustificate del comnsigliere e decadenza dalla carica
Argomento
Enti locali
Abstract
(TAR Puglia, sent. Novembre 2006)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Puglia – Bari, sez. II, sentenza del 07 Nov. 2006 n. 3903


Il Fatto

Un Consigliere Comunale proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale, con la quale era stata dichiarata la sua decadenza dalla carica, per non aver partecipato a tre sedute consecutive. Il ricorrente giustificava due delle tre assenze dichiarando e documentando che, in un’occasione egli era impegnato nel c.d.a. della società consortile (società mista, in cui è socia la Comunità Montana della quale egli era rappresentante), mentre in altra occasione necessitava di giorni tre di riposo per essersi sottoposto ad intervento odontoiatrico (come risulta da idoneo certificato medico).


Il Principio

“La decadenza dalla carica di consigliere comunale costituisce una limitazione all’esercizio di un munus publicum, sicchè la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore. Più specificamente, nessuna norma stabilisce che le assenze debbano essere giustificate preventivamente di volta in volta, potendo essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all’interessato della proposta di decadenza. Infine, visto che l’elettorato passivo trova tutela a livello costituzionale (art. 51 Cost.), le ragioni che, in relazione al modo di esercizio della carica, possono comprovare decadenza, devono essere obiettivamente gravi nella loro assenza o inconferenza di giusticazione ovvero nella loro estranea genericità, tale da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi stessi oltre che sfornita di qualsiasi principio di prova”.

Alla luce di tali principi il TAR Puglia ha ritenuto illegittimo il provvedimento di decadenza.


Autore
Roberto Bongarzone
Data
venerdì 17 novembre 2006
 
Valuta questa Pagina
stampa