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Indici della Rassegna

Titolo
Il collegio dei revisori degli enti locali deve prevedere nei suoi componenti anche un ragioniere
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Umbria, sent. 10 novembre 2006)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Umbria, sent. 10 novembre 2006, n. 556

Riferimenti Normativi:
- Art. 234 legge 267/2000


Il Fatto

Un consiglio comunale provvedeva alla elezione dei revisori ai sensi dell’art. 234 del TUEL.
Successivamente l’amministrazione comunale rilevava che in quella occasione erano stati eletti, quali componenti del collegio, un professionista iscritto al registro dei revisori contabili e due dottori commercialisti mentre l’art. 234 TUEL prescrive che i tre componenti siano rispettivamente: il primo iscritto al registro dei revisori contabili, il secondo iscritto all’albo dei commercialisti ed il terzo iscritto all’albo dei ragionieri.

Conseguentemente il consiglio comunale veniva riconvocato per disporre, in via di autotutela, l’annullamento della precedente delibera e per procedere ad una nuova elezione. All’esito di quest’ultima due componenti venivano riconfermati e al posto del terzo veniva nominato un ragioniere.

Il terzo componente escluso proponeva ricorso sostenendo un’erronea applicazione, da parte del consiglio comunale, dell’art. 234 TUEL. Sosteneva il ricorrente, infatti, che il sopravvenuto decreto legislativo n. 139/2005, che ha riformato l’ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, avrebbe unificato le figure professionali del dottore commercialista e del ragioniere, sicchè le disposizioni anteriori che, come l’art. 234 TUEL, fanno riferimento a quelle figure, non potrebbero essere interpretate che in coerenza con il nuovo ordinamento: in pratica sarebbe venuta meno ogni distinzione.

Come immediata conseguenza il ricorrente ipotizzava una costituzione del collegio dei revisori con una composizione che preveda indifferentemente dottori commercialisti e ragionieri.


Il Principio

L’art. 234 TUEL appare in equivoco nel senso che i componenti del collegio dei revisori dell’ente locale deve essere composto da tre membri ciascuno dei quali con una qualifica professionale: rispettivamente, un revisore contabile, un dottore commercialista e un ragioniere, iscritti ai rispettivi albi professionali.

Precisano i giudici che detta disposizione non risulta abrogata, né espressamente modificata. Né, tantomeno l’art. 234 TUEL si deve intendere tacitamente modificato, o comunque reso inapplicabile per il profilo che qui interessa.

Si deve rilevare, infatti, che secondo le norme transitorie del d.lgs. 139/2005 l’unificazione dell’ordine dei dottori commercialisti con il collegio dei ragionieri, con i rispettivi organi locali e nazionali, avrà effetto solo a partire dal 1° gennaio 2008.

Successivamente, e fino al 31 dicembre 2016, nell’ordine unificato, dottori commercialisti e ragionieri commercialisti costituiranno due distinte categorie ciascuna delle quali procederà separatamente all’elezione degli organi istituzionali.

Alla luce di quanto sopra precisato i giudici hanno ben ritenuto, allo stato, illegittima la prima elezione dell’organo di controllo con la conseguente legittima decisione di annullare la decisione per poi procedere ad una nuova elezione.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 17 novembre 2006
 
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