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Indici della Rassegna

Titolo
Servizi pubblici, Urbanistica, Edilizia, Uso del territorio
Argomento
Giurisdizione
Abstract
(Corte Costituzionale, sent. 6 luglio 2004, n. 204; Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 10 settembre 2004, n. 4227)
Testo
Con la recente pronuncia del 6 luglio 2004 n. 204 la Corte Costituzionale ha tracciato nuovi confini tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa.
In particolare oggetto della decisione dei giudici delle leggi sono stati gli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, come sostituiti dalla legge 21 luglio 2000 n. 205.

L’art. 33 - come è noto - prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie in materia di pubblici servizi, in particolare, quelle:

a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;
c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;
d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;
e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità.

A fronte di tale indiscriminata devoluzione, più volte i tribunali amministrativi, il Consiglio di Stato ed i Giudici Ordinari hanno sollevato perplessità circa la costituzionalità dell’indicato provvedimento normativo.

Si contesta infatti l’eccessivo e generalizzato trasferimento al giudice amministrativo della considerata materia, senza tenere in debito conto l’effettivo coinvolgimento dei pubblici poteri dell’Amministrazione.
Per l’art. 102 della Costituzione, infatti, normalmente la funzione giurisdizionale deve essere esercitata dai magistrati ordinari. All’autorità giudiziaria amministrativa è riservata la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi ed, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte Costituzionale, intervenendo sulle istanze sollevate, ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 33 del D.Lgs n. 80/1998, nella parte in cui attribuisce la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo anche ove la P.A. agisca senza l’esercizio dei suoi poteri autoritativi.

Non più quindi l’attribuzione della materia per “blocchi indistinti”, ma in ragione dell’effettivo coinvolgimento dei poteri autoritativi dell’Ente Pubblico da cui anche la censura della lettera e) della disposizione di cui all’art. 33 decreto citato.

Alla indicata pronuncia sono già seguite decisioni dell’AGA, in particolare, da ultimo il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza 10 settembre 2004 n. 4227, che chiamato a decidere in appello sull’ordinanza del Tar Toscana (il quale aveva ingiunto ad un Comune il pagamento di somme dovute al concessionario di un pubblico servizio, nella specie, sistema integrato rifiuti solidi urbani), ha disposto la sospensione dell’efficacia di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della P.A. in quanto sulla materia è sopravvenuto il difetto di giurisdizione.

Il Collegio, nel confermare la lettura data dalla Corte Costituzionale sull’art. 33 ha ribadito che, qualora la questione esuli dai casi nei quali la pubblica amministrazione agisce nell'ambito del proprio potere autoritativo agendo invece come titolare di un rapporto di carattere privatistico con altro soggetto, competente a decidere sarà il giudice ordinario.

L’incostituzionalità della norma è ravvisata nella parte della disposizione in cui vengono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, non limitando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle controversie in materia di pubblici servizi relativi a concessioni.
Debbono, pertanto, ritenersi escluse dal novero del giudice amministrativo le controversie concernenti le indennità, i canoni ed altri corrispettivi.





Analoghi rilievi, vengono mossi dalla medesima sentenza costituzionale, circa la nuova formulazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, recata dall'art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 205 del 2000.


Tale nuova formulazione, si pone in contrasto con la Costituzione nella parte in cui comprende nella giurisdizione esclusiva – oltre “agli atti e i provvedimenti” attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso “soggetti alle stesse equiparati”) svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia – anche “i comportamenti”.
Si estende, infatti, alle controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita – nemmeno mediatamente - alcun pubblico potere, ma si limita a fare uso dei suoi poteri privatistici.

Pertanto anche la nuova formulazione dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998 deve essere dichiarata parzialmente illegittima.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 01 ottobre 2004
 
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