Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Legittima l'esclusione dalla gara di imprese collegate
Argomento
Appalti
Abstract
(Tar Lazio, sent. novembre 2006)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, sez. III, sent. 20 novembre 2006, n. 2736


La sezione, in riforma di un suo precedente orientamento espresso con la sentenza 4170/2005, disatteso dal Consiglio di Stato con la sentenza 6212/2006, ha statuito che la violazione del patto di integrità è giusto motivo per individuare il presupposto per l’esclusione dalla gara delle imprese collegate.

Principio fondamentale è che le forme di collegamento tra le imprese, se lecite sul piano societario, non sono parimenti positivamente valutabili laddove la partecipazione alle pubbliche gare concretizzi fattispecie cha vanno ad eludere il principio della garanzia della libera concorrenza per essere “condivisa la fase della formazione dell’offerta”.

Procedendo all’analisi dello sviluppo procedimentale della gara il giudice rileva che, con la sottoscrizione del patto d’integrità, le partecipanti alla selezione hanno espressamente dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento con altri concorrenti e che non si sono accordate e non si sarebbero accordate con altri partecipanti.

Premesso che il collegamento non sempre provoca la nascita di un autonomo centro di interessi, rimanendo le singole seppur collegate indipendenza gestionale, ad avviso del collegio il detto collegamento produce però effetti distorsivi della procedura, incidendo negativamente sulla trasparenza e sulla correttezza senza che ciò possa integrare gli estremi del reato di turbata libertà degli incanti.

Certo nessuna disposizione supporta gli enti nella ricerca degli elementi identificativi del censurato collegamento, nè esistono regole valide. Le componenti debbono essere determinate e valutate nella fattispecie concreta, tenendo nel debito conto solo gli elementi oggettivi, ricercando la prova certa dell’alterazione della par condicio, della concorrenza e della segretezza delle offerte.

In fatto l’ente deve evitare che l’esistenza di un unico centro di potere decisionale provochi l’impossibilità dell’individuazione del miglior contraente.

Poiché la pubblica amministrazione è posta al cospetto del pericolo della non correttezza del procedimento di gara di talchè s’impone di dover anticipare l’esame e la tutela della effettiva concorrenzialità dell’offerta sin dal primo suo rappresentarsi.

Infatti, laddove si demandi ad un momento successivo l’accertamento della già avvenuta lesione, la tutela non avrebbe conseguenze reali, atteso che l’eventuale annullamento della procedura di scelta avrebbe come effetto la rinnovazione degli atti con effetti negativi “sotto il profilo dell’economicità e della speditezza”.

Nel caso esaminato la stazione appaltante ha dato riscontro e dimostrazione “attraverso elementi indiziari” della violazione del “principio della segretezza delle offerte e dell’esistenza tra le imprese escluse di forme di controllo e collegamento sostanziale”, provvedendo alla esclusione delle imprese collegate.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 24 novembre 2006
 
Valuta questa Pagina
stampa