Indici della Rassegna
Titolo
Legittima l'esclusione dalla gara di imprese collegate
Abstract
(Tar Lazio, sent. novembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, sez. III, sent. 20 novembre 2006, n. 2736
La sezione, in riforma di un suo precedente orientamento espresso con la sentenza 4170/2005, disatteso dal Consiglio di Stato con la sentenza 6212/2006, ha statuito che la violazione del patto di integrità è giusto motivo per individuare il presupposto per lâesclusione dalla gara delle imprese collegate.
Principio fondamentale è che le forme di collegamento tra le imprese, se lecite sul piano societario, non sono parimenti positivamente valutabili laddove la partecipazione alle pubbliche gare concretizzi fattispecie cha vanno ad eludere il principio della garanzia della libera concorrenza per essere âcondivisa la fase della formazione dellâoffertaâ.
Procedendo allâanalisi dello sviluppo procedimentale della gara il giudice rileva che, con la sottoscrizione del patto dâintegrità , le partecipanti alla selezione hanno espressamente dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento con altri concorrenti e che non si sono accordate e non si sarebbero accordate con altri partecipanti.
Premesso che il collegamento non sempre provoca la nascita di un autonomo centro di interessi, rimanendo le singole seppur collegate indipendenza gestionale, ad avviso del collegio il detto collegamento produce però effetti distorsivi della procedura, incidendo negativamente sulla trasparenza e sulla correttezza senza che ciò possa integrare gli estremi del reato di turbata libertà degli incanti.
Certo nessuna disposizione supporta gli enti nella ricerca degli elementi identificativi del censurato collegamento, nè esistono regole valide. Le componenti debbono essere determinate e valutate nella fattispecie concreta, tenendo nel debito conto solo gli elementi oggettivi, ricercando la prova certa dellâalterazione della par condicio, della concorrenza e della segretezza delle offerte.
In fatto lâente deve evitare che lâesistenza di un unico centro di potere decisionale provochi lâimpossibilità dellâindividuazione del miglior contraente.
Poiché la pubblica amministrazione è posta al cospetto del pericolo della non correttezza del procedimento di gara di talchè sâimpone di dover anticipare lâesame e la tutela della effettiva concorrenzialità dellâofferta sin dal primo suo rappresentarsi.
Infatti, laddove si demandi ad un momento successivo lâaccertamento della già avvenuta lesione, la tutela non avrebbe conseguenze reali, atteso che lâeventuale annullamento della procedura di scelta avrebbe come effetto la rinnovazione degli atti con effetti negativi âsotto il profilo dellâeconomicità e della speditezzaâ.
Nel caso esaminato la stazione appaltante ha dato riscontro e dimostrazione âattraverso elementi indiziariâ della violazione del âprincipio della segretezza delle offerte e dellâesistenza tra le imprese escluse di forme di controllo e collegamento sostanzialeâ, provvedendo alla esclusione delle imprese collegate.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 24 novembre 2006
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