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Indici della Rassegna

Titolo
Revisione prezzi in appalti di opere pubbliche a prezzo chiuso
Argomento
Appalti
Abstract
(Cassazione Civile, sent. ottobre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Cassazione Civile, Sez. Un., sent. 27 ottobre 2006 n. 23027


La posizione vantata dall’impresa in merito alla revisione prezzi è di mero interesse legittimo sino al momento in cui la p.a. abbia statuito in merito al riconoscimento o meno dell’istituto.

Detta posizione si trasforma in diritto soggettivo a seguito dell’assunzione della decisione sulla scorta della richiesta dell’impresa.

La richiesta in ipotesi avanzata dall’ente appaltante al fine di veder riconosciuto ed attribuito il finanziamento dell’opera e dell’eventuale revisione prezzi non può acquisire rilievo alcuno; ha solo “carattere propedeutico e preparatorio per un eventuale futuro riconoscimento e non acquista l’efficacia di manifestazione di volontà costitutiva del credito”.

Solo l’atto di ricognizione del debito, espresso o tacito, legittimante la manifestazione di volontà della stazione appaltante, tramite i suoi organi a ciò deputati, può essere motivo del sorgere della posizione di credito per essere state accertate le condizioni di legge per concedere la revisione prezzi.

Solo l’eventuale pagamento di acconti può determinare il tacito assenso al riconoscimento del diritto con conseguente potere di agire innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 24 novembre 2006
 
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