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Indici della Rassegna

Titolo
Diritto di accesoo e diritto alla riservatezza
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. ottobre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 27 ottobre 2006, n. 6440

Riferimenti normativi:
- L. 241/1990;
- D. Lgs. 196/2003

Il richiedente ha diritto a prendere visione degli atti amministrativi relativi a terzi contenenti notizie sul loro stato di salute, a condizione che la richiesta venga esercitata per tutelare un interesse giuridico.

La problematica sottostante alla sentenza emarginata è quella di verificare in quale rapporto si pone il diritto d’accesso ai documenti amministrativi con il diritto alla riservatezza.

L’ aspetto è ancora più impegnativo tenuto conto che il Decreto Legislativo 196/2003 considera come dato sensibile, tra l’ altro, i dati idonei a rivelare lo stato di salute di qualsiasi persona.

Il medesimo testo all’art. 60 nel contemperare il diritto di accesso con la tutela dei dati personali afferma: quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato.

Il Consiglio di Stato su tale punto ritiene che il diritto alla riservatezza risulta limitato qualora l’accesso ai documenti ed agli atti amministrativi ha come obiettivo la tutela di un interesse giuridicamente rilevante.

La valutazione effettuata dai Giudici di Palazzo Spada nel contemperare il diritto alla riservatezza con il diritto di accesso è quello di considerare quest’ultimo di rango non inferiore a quello sulla privacy, per cui nulla ostacola il richiedente titolare di un interesse legittimo a prendere visione degli atti richiesti.

Poiché si tratta di atti che riguardano la vita privata dei terzi, L.241/1990, come novellata dalla L. 15/2005, conferisce al titolare del diritto di prenderne visione, ma non quello di ottenere copia dei documenti e/o trascriverli.

Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
venerdì 24 novembre 2006
 
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