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Indici della Rassegna

Titolo
Separazione tra politica ed amministrazione
Argomento
Enti locali
Abstract
(Cassazione Civile, sent. settembre 2006)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Cassazione Civile, sez. I, sent. 27 settembre 2006 n. 21010

Riferimento Normativo:
- D.Lgs 267/2000

Secondo un consolidato orientamento le responsabilità penali ed amministrative connesse alla violazione di norme che, negli enti locali, debbono essere osservate nell’espletamento dell’attività, sono da ripartirsi in funzione della scissione delle competenze attribuite ai distinti organi elettivi e burocratici.

All’organo di governo compete l’indirizzo politico ed il controllo sui risultati, all’apparato burocratico spetta la gestione amministrativa cui consegue la pienezza delle responsabilità ed autonomia decisionale.

La scissione ha avuto origine con l’art. 50 della legge 142/1990 ed ha trovato conferma ed eco generale con il D.Lgs 29/1993; oggi refluita rispettivamente nell’art. 107 del D. Lgs 267/2000 ed art. 4 del D.Lgs 165/2001.
Dalla netta separazione delle attribuite funzioni discende che, in linea di principio, non può di fatto potersi acriticamente imputare responsabilità al governo dell’ente per la violazione di norme, sanzionate penalmente o amministrativamente, quando la gestione sia stata attribuita – giusta articolazione ed organizzazione burocratica – alla dirigenza dotata di autonomia decisionale e di spesa.

La responsabilità del legale rappresentante è ravvisabile solo laddove lo stesso si sia reso inadempiente od insensibile o noncurante delle difficoltà o disfunzioni segnalate dall’apparato amministrativo. L’organo di vertice quindi è tenuto a rendersi edotto delle situazioni antigiuridiche conseguenti alle omissioni ed inadempienze dell’impianto amministrativo, fornendo il necessario riscontro, in termini organizzativi ed economico-finanziaria, alle istanza dirigenziali.

Le attività dirigenziali rientrano nella sfera di competenza primaria diretta ed esclusiva rispetto alle quali l’organo di governo esercita solo un potere di controllo correlato ai compiti di programmazione nella veste di capo dell’amministrazione.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 24 novembre 2006
 
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