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Indici della Rassegna

Titolo
Contributi e posizione dei privati
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. ottobre 2006)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 13 ottobre 2006 n. 22098


“Il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche può essere titolare di differenziate situazioni giuridiche”.

A - Fase antecedente al riconoscimento dei requisiti per accedere al finanziamento

1 – Se è vero che il privato dinanzi al potere pubblico di annullamento o revoca dell’atto di finanziamento è titolare di posizione di interesse legittimo, è anche vero che detta posizione si tramuta in diritto soggettivo - pur antecedentemente all’emanazione del provvedimento di assegnazione - ogni qual volta l’amministrazione non sia titolare di poteri discrezionali per la concessione “ ma abbia solo poteri di certazione circa la sussistenza delle condizioni predeterminate per legge per l’erogazione”.

2 –Laddove il finanziamento sia regolato da convenzione e quindi la posizione delle parti sia caratterizzata da sinallagma contrattuale (entrambi vantano obbligazione di facere o di dare) i contraenti sono posti su posizione paritaria seppur le condizioni del contratto siano state apprestate dal soggetto pubblico, ma accettate nel momento negoziale.

B - Fase successiva al riconoscimento dei presupposti per il finanziamento

3 – Riconosciuto il finanziamento, il privato è titolare di diritto soggettivo all’erogazione cui fa speculare riscontro anche un potere di contrastare eventuali provvedimenti di decadenza o risoluzione supportati da ipotetiche ipotesi di inadempimento degli obblighi assunti per contratto.

4 – In detta fase laddove la pubblica amministrazione emetta provvedimenti di autotutela annullando i precedenti atti di attribuzione del finanziamento per vizi di legittimità, ovvero revocandoli per contrasto con l’originario interesse pubblico, il soggetto vanta una posizione di interesse legittimo a contrastare l’illegittimità dell’atto elisivo del beneficio.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 07 dicembre 2006
 
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