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Abstract
(Tar Puglia, sent. dicembre 2006)
Testo
Il diritto alle ferie non esclude lâobbligo per la Pubblica Amministrazione di corrispondere al lavoratore il pagamento dellâindennità sostitutiva, quando il lavoratore è stato impossibilitato a godere delle ferie medesime.
Pur in assenza di una specifica norma nel nostro ordinamento è riconosciuto il diritto al compenso sostitutivo per le ferie non pagate in quanto lâ art. 36 Cost. sancisce che il lavoratore ha il diritto alle ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi.
Secondo il Tar Puglia il principio enunciato dalla nostra Costituzione nellâaffermare che il lavoratore non può rinunciare alle ferie, implica che il suo mancato godimento non determinato dal volere del dipendente o comunque a lui non riferibile, deve essere indennizzato con un importo corrispondente a quello percepito per le normali giornate lavorative.
Le ferie hanno la funzione di reintegrare le energie psico- fisiche e lâindispensabilità di un certo numero di giorni di riposo danno diritto al lavoratore che non ne abbia usufruito, ad una indennità equivalente.
Lâenunciato dei Giudici Amministrativi arriva pochi giorni dopo il chiarimento fornito dalla direzione generale per le attività ispettive del Ministero del Lavoro nel quale si afferma che le ferie non godute dai dipendenti ed eccedenti il minimo previsto in base al D. Lgs. 66/203 debbono essere monetizzate.
Questa interpretazione ribalta quella precedente in base alla quale il datore è obbligato a porre in ferie il lavoratore il quale non ha usufruito del periodo minimo.
La nuova interpretazione della monetizzatine delle ferie non godute sembra oggi quella da preferire in virtù anche della Sentenza sopra emarginata che apre una nuova strada nella qualificazione del rapporto lavorativo.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
giovedì 07 dicembre 2006
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