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Indici della Rassegna

Titolo
Presunzione di pubblicità delle strade di uso pubblico
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. Dicembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 1° Dicembre 2006 n. 7081

Riferimenti Normativi:
- Art. 20 e 378 della Legge n. 2248 del 1865 allegato F


Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso dinanzi al Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza del TAR Umbria, che respingeva la sua domanda di annullamento dell’ordinanza sindacale con cui si era ordinato di provvedere all’immediata apertura di cancelli e di ogni altro impedimento presenti sulla strada vicinale del Comune stesso.

Il ricorrente adduceva a sostegno della sua istanza il fatto che la strada, a causa del fondo particolarmente sconnesso, fosse percorribile soltanto a piedi, con fuoristrada o con mezzi agricoli.

Il Comune resistente riteneva, invece, che la strada vicinale avesse natura pubblica per essere inserita nella rete viaria pubblica dell’area interessata, e per essere percorribile con automezzi, sia pur dotati di trazione integrale.


Il Principio

“E’ utile precisare, a sostegno della legittimità dell’atto impugnato in primo grado, che la iscrizione della strada vicinale nell’elenco delle strade di uso pubblico del Comune comporta una presunzione di pubblicità della strada stessa che può essere superata solo con l’accertamento in sede giudiziaria civile della sua natura privata – accertamento che allo stato non risulta intervenuto per avendo il ricorrente attivato il relativo giudizio – e che, in base agli artt. 20 e 378 della Legge 2248 del 1865 allegato F, il Sindaco su tale presupposto è abilitato ad ordinare il ripristino dello stato di fatto quando questo sia alterato da iniziative di privati

Per i motivi suesposti, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo rigetta.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 07 dicembre 2006
 
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