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Titolo
Il canone per la depurazione delle acque va pagato al Comune solo se il servizio è effettivamente attivato
Argomento
Imposte e tasse
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. 16 settembre 2004, n. 18699)
Testo
? Il fatto
Un'impresa, situata sulla riva destra del fiume Panaro, lamenta, insieme alle altre imprese della zona, di non poter fruire del servizio di depurazione, riservato solamente alle imprese installate sulla riva sinistra. Da ciò il contenzioso in relazione al pagamento, richiesto dal Comune, del canone per la depurazione delle acque reflue pur in assenza della possibilità di fruizione del servizio stesso.
Sostiene, infatti, il Comune, avvallato anche dalla sentenza di I° grado, che il canone sarebbe dovuto per effetto della sola istituzione del servizio, a prescindere dalla effettiva utilizzazione, trattandosi di un servizio pubblico irrinunciabile a cui i potenziali utenti sono chiamati a contribuire.
? Il principio
La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha precisato che la situazione in esame presenterebbe un ostacolo insormontabile costituito dal fatto che il territorio comunale è attraversato da un fiume e che, pertanto, una parte di esso non può usufruire del servizio di depurazione.
Trattasi, in sostanza di una situazione esattamente equivalente a quella che si prospetterebbe nella ipotesi di mancata istituzione del servizio.
Il che "importa il venir meno dello stesso presupposto legale del potere impositivo dell'ente locale, non essendo imputabile al contribuente la mancata fruizione del servizio".
Non sarebbe legittima una imposizione di un tributo "in totale carenza del genetico presupposto fattuale previsto dalla norma".
La conclusione che se ne trae è la seguente: il canone per la depurazione delle acque reflue deve essere corrisposto solo se il servizio è attivo e l'utente può effettivamente servirsene, non sussistendo ostacoli insormontabili per la sua fruizione.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 01 ottobre 2004
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