Indici della Rassegna
Titolo
Difetto di giurisdizione del G.A. per le controversie riguardanti la rimozione di impianti pubblicitari stradali
Abstract
(Tar Lazio, sent. Dicembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. 11 Dicembre 2006 n. 14046
Riferimenti Normativi:
- Artt. 23 c. 3 e 211 c.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso dinanzi al Tar Lazio, avverso lâatto di diffida con il quale lâANAS S.p.A. ha ordinato la rimozione di cartelli pubblicitari siti lungo una strada statale, deducendone lâillegittimità per incompetenza nonché per eccesso di potere per contraddittorietà , illogicità ed ingiustizia manifesta.
La società ANAS S.p.A. costituitasi in giudizio ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Principio
âCome affermato da questa Sezione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella del giudice amministrativo, la controversia avente ad oggetto il provvedimento dâirrogazione della sanzione amministrativa della rimozione di impianti pubblicitari stradali, prevista dallâart. 23 comma 3 D.Lgs. 285/1992. Inoltre, qualora il G.O., in base allâart. 211 comma 7 D.Lgs. 285/1992, possa conoscere della legittimità delle sanzioni accessorie che conseguono di diritto alla violazione del codice della strada, sussiste la giurisdizione dellâautorità giudiziaria ordinaria non solo quando lâopposizione investa una ordinanza-ingiunzione che applica congiuntamente la sanzione pecuniaria e quella accessoria, ma anche quando lâordinanza riguardi la sola sanzione accessoriaâ.
Per i motivi suesposti, il Tar Lazio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 18 dicembre 2006
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