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Indici della Rassegna

Titolo
Difetto di giurisdizione del G.A. per le controversie riguardanti la rimozione di impianti pubblicitari stradali
Argomento
Giurisdizione
Abstract
(Tar Lazio, sent. Dicembre 2006)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. 11 Dicembre 2006 n. 14046

Riferimenti Normativi:
- Artt. 23 c. 3 e 211 c.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285


Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso dinanzi al Tar Lazio, avverso l’atto di diffida con il quale l’ANAS S.p.A. ha ordinato la rimozione di cartelli pubblicitari siti lungo una strada statale, deducendone l’illegittimità per incompetenza nonché per eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta.
La società ANAS S.p.A. costituitasi in giudizio ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.


Il Principio

“Come affermato da questa Sezione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella del giudice amministrativo, la controversia avente ad oggetto il provvedimento d’irrogazione della sanzione amministrativa della rimozione di impianti pubblicitari stradali, prevista dall’art. 23 comma 3 D.Lgs. 285/1992. Inoltre, qualora il G.O., in base all’art. 211 comma 7 D.Lgs. 285/1992, possa conoscere della legittimità delle sanzioni accessorie che conseguono di diritto alla violazione del codice della strada, sussiste la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria non solo quando l’opposizione investa una ordinanza-ingiunzione che applica congiuntamente la sanzione pecuniaria e quella accessoria, ma anche quando l’ordinanza riguardi la sola sanzione accessoria”.

Per i motivi suesposti, il Tar Lazio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 18 dicembre 2006
 
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