Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Nozione di area fabbricabile ai fini della liquidazione dell'imposta
Argomento
Imposte e tasse
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. novembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 30 novembre 2006 n. 25506

“In tema di imposta comunale sugli immobili, l’art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992 va interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione dell’ICI, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Pertanto, con riferimento ad una siffatta area, l’I.C.I. deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo peraltro conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione.
Tale interpretazione trova conferma nel d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 che, all’art. 36, comma 2, fornisce una chiave interpretativa da utilizzare, per espressa volontà del legislatore, nell’applicazione delle disposizioni relative, oltre che all’I.C.I., anche all’I.V.A., al T.U.I.R ed all’imposta di registro”.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 18 dicembre 2006
 
Valuta questa Pagina
stampa