Indici della Rassegna
Titolo
Nozione di area fabbricabile ai fini della liquidazione dell'imposta
Argomento
Imposte e tasse
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. novembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 30 novembre 2006 n. 25506
âIn tema di imposta comunale sugli immobili, lâart. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992 va interpretato nel senso che, ai fini dellâapplicazione dellâICI, unâarea è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dallâapprovazione della Regione e dallâadozione di strumenti attuativi del medesimo. Pertanto, con riferimento ad una siffatta area, lâI.C.I. deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo peraltro conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione.
Tale interpretazione trova conferma nel d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 che, allâart. 36, comma 2, fornisce una chiave interpretativa da utilizzare, per espressa volontà del legislatore, nellâapplicazione delle disposizioni relative, oltre che allâI.C.I., anche allâI.V.A., al T.U.I.R ed allâimposta di registroâ.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 18 dicembre 2006
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