Indici della Rassegna
Titolo
Retribuzioni e divieto di reformatio in pejus
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. dicembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Ad. Pl., sent. 11 dicembre 2006 n. 14
Riferimenti Normativi:
- D.P.R. 3/1957
- L. 537/1993
- L. 266/2005
La sentenza presenta spunti interessanti laddove analizza gli elementi costitutivi dello stipendio dei pubblici dipendenti ai fini dellâosservanza dellâobbligo della conservazione del trattamento economico dei dipendenti trasferiti ad altro ente.
Seppur la sentenza abbia analizzato e statuito in merito a fattispecie relative ai dirigenti, è indubbio che il principio sia estensibile a tutte le fattispecie mutuandolo e trasferendolo ai casi specifici.
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I dirigenti pubblici percepiscono una retribuzione determinata da un trattamento economico fondamentale e da uno accessorio. Nello specifico la struttura della detta retribuzione comprende, oltre allo stipendio tabellare, la indennità integrativa speciale, la retribuzione di posizione (quota fissa e quota variabile) e la retribuzione di risultato.
La retribuzione di posizione è correlata alla funzione attribuita e connessa al livello di responsabilità per lâincarico, allâimpegno e agli obiettivi assegnati, alla rilevanza ed alla collocazione dellâufficio rispetto nelle prerogative istituzionali.
Una parte di detta retribuzione è fissa, definita in pari misura per tutti i dirigenti e lâaltra, variabile, è determinata con riferimento alla quota assegnata allâente per il trattamento accessorio ed in relazione allo specifico incarico di direzione.
Il CCNL dei dirigenti indica quale trattamento fisso, oltre allo stipendio tabellare e la RIA, anche la parte fissa della retribuzione di posizione.
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La retribuzione di risultato è integralmente esclusa dal divieto di trattamento peggiorativo per avere indubbio carattere precario.
Infatti, secondo interpretazione non solo giurisprudenziale, âsono sottratte dalla portata del principio del diritto alla conservazione del medesimo trattamento economico tutte le componenti retributive provvisorie aventi carattere precario ed accidentaleâ ossia gli emolumenti che, per essere correlati allâavverarsi di condizioni od eventualità non del tutto casuali (raggiungimento di un risultato), non possono reputarsi âdefinitivamente ed irreversibilmente acquisite, né componenti fisse ed invariabiliâ.
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Retribuzione di posizione
Richiamando il disposto dellâart. 202 del T.U.3/1957 - che esplicitamente prevede che nel passaggio di personale tra pubbliche amministrazioni vada garantito lo stipendio in godimento presso lâente di provenienza, computando la differenza quale âassegno ad personam utile a pensione, assorbibile nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economicaâ â si perviene allâanalisi della normativa che ha fatto seguito e che ha confermato il disposto. Si fa esplicito richiamo alle norme dellâart. 3 comma 57 e 58 della legge 537/1993 e allâart art. 1 c. 266 della legge 266/2005.
Dalla lettura in combinato emerge che alla determinazione dellâassegno personale non riassorbibile concorre il trattamento fisso e continuativo con esclusione della retribuzione di risultato e le altre voci retributive correlate al raggiungimento di specifici obiettivi.
La retribuzione fissa è quella così determinata dal CCNL anche nel suo ammontare.
La retribuzione di posizione è determinata nel suo ammontare dallâamministrazione in sede di contrattazione individuale, laddove si individuano i compiti e gli obiettivi assegnati con lâincarico. Per essere variabile, non continuativa, per non potersi determinare stabilmente nel tempo (infatti, la durata della detta retribuzione di posizione è rapportata alla durata dellâincarico) è soggetta a termine ed incerta nella quantità .
Di talchè la parte della retribuzione definita quale parte variabile della retribuzione di posizione è priva del necessitato carattere della fissità (sia nellâan che nel quantum), ed il divieto del mutamento peggiorativo del trattamento economico non è ad essa pertinente, come di pari rilievo è la retribuzione di risultato che come sopra sintetizzato è caratterizzata dalla precarietà .
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 18 dicembre 2006
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