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Indici della Rassegna

Titolo
Retribuzioni e divieto di reformatio in pejus
Argomento
Lavoro
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. dicembre 2006)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Ad. Pl., sent. 11 dicembre 2006 n. 14

Riferimenti Normativi:
- D.P.R. 3/1957
- L. 537/1993
- L. 266/2005


La sentenza presenta spunti interessanti laddove analizza gli elementi costitutivi dello stipendio dei pubblici dipendenti ai fini dell’osservanza dell’obbligo della conservazione del trattamento economico dei dipendenti trasferiti ad altro ente.

Seppur la sentenza abbia analizzato e statuito in merito a fattispecie relative ai dirigenti, è indubbio che il principio sia estensibile a tutte le fattispecie mutuandolo e trasferendolo ai casi specifici.
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I dirigenti pubblici percepiscono una retribuzione determinata da un trattamento economico fondamentale e da uno accessorio. Nello specifico la struttura della detta retribuzione comprende, oltre allo stipendio tabellare, la indennità integrativa speciale, la retribuzione di posizione (quota fissa e quota variabile) e la retribuzione di risultato.

La retribuzione di posizione è correlata alla funzione attribuita e connessa al livello di responsabilità per l’incarico, all’impegno e agli obiettivi assegnati, alla rilevanza ed alla collocazione dell’ufficio rispetto nelle prerogative istituzionali.
Una parte di detta retribuzione è fissa, definita in pari misura per tutti i dirigenti e l’altra, variabile, è determinata con riferimento alla quota assegnata all’ente per il trattamento accessorio ed in relazione allo specifico incarico di direzione.
Il CCNL dei dirigenti indica quale trattamento fisso, oltre allo stipendio tabellare e la RIA, anche la parte fissa della retribuzione di posizione.

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La retribuzione di risultato è integralmente esclusa dal divieto di trattamento peggiorativo per avere indubbio carattere precario.
Infatti, secondo interpretazione non solo giurisprudenziale, “sono sottratte dalla portata del principio del diritto alla conservazione del medesimo trattamento economico tutte le componenti retributive provvisorie aventi carattere precario ed accidentale” ossia gli emolumenti che, per essere correlati all’avverarsi di condizioni od eventualità non del tutto casuali (raggiungimento di un risultato), non possono reputarsi “definitivamente ed irreversibilmente acquisite, né componenti fisse ed invariabili”.

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Retribuzione di posizione

Richiamando il disposto dell’art. 202 del T.U.3/1957 - che esplicitamente prevede che nel passaggio di personale tra pubbliche amministrazioni vada garantito lo stipendio in godimento presso l’ente di provenienza, computando la differenza quale “assegno ad personam utile a pensione, assorbibile nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica” – si perviene all’analisi della normativa che ha fatto seguito e che ha confermato il disposto. Si fa esplicito richiamo alle norme dell’art. 3 comma 57 e 58 della legge 537/1993 e all’art art. 1 c. 266 della legge 266/2005.

Dalla lettura in combinato emerge che alla determinazione dell’assegno personale non riassorbibile concorre il trattamento fisso e continuativo con esclusione della retribuzione di risultato e le altre voci retributive correlate al raggiungimento di specifici obiettivi.

La retribuzione fissa è quella così determinata dal CCNL anche nel suo ammontare.

La retribuzione di posizione è determinata nel suo ammontare dall’amministrazione in sede di contrattazione individuale, laddove si individuano i compiti e gli obiettivi assegnati con l’incarico. Per essere variabile, non continuativa, per non potersi determinare stabilmente nel tempo (infatti, la durata della detta retribuzione di posizione è rapportata alla durata dell’incarico) è soggetta a termine ed incerta nella quantità.

Di talchè la parte della retribuzione definita quale parte variabile della retribuzione di posizione è priva del necessitato carattere della fissità (sia nell’an che nel quantum), ed il divieto del mutamento peggiorativo del trattamento economico non è ad essa pertinente, come di pari rilievo è la retribuzione di risultato che come sopra sintetizzato è caratterizzata dalla precarietà.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 18 dicembre 2006
 
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