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Indici della Rassegna

Titolo
Appalto di servizi: annullamento dell'aggiudicazione e conseguenze del contratto
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. dicembre 2006)
Testo

Riferimeti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 14 dicembre 2006 n. 7402

Riferimenti Normativi:
- Art. 345 L. 2248/1865
- Art. 35 D.Lgs 80/1998


L’esercizio della potestà pubblica coincide con l’atto di aggiudicazione (di competenza dirigenziale), il successivo atto di definizione del rapporto (contratto o convenzione) ha finalità privatistiche - di determinazione delle diverse posizioni di diritti ed obblighi - seppur soggetto all’esito e vita del provvedimento amministrativo di scelta del contraente.

L’ atto dirigenziale è presupposto per la stipula del contratto che regola il servizio ed esercita su quest’ultimo effetti decisivi anche di carattere risolutivo.


Di talchè, mentre un atto di annullamento del contratto non incide sul provvedimento amministrativo di aggiudicazione e sulla conseguente posizione acquisita dall’aggiudicatario, viceversa l’annullamento dell’aggiudicazione rende inefficace il contratto.

A - In sede di decisione della domanda per la determinazione del risarcimento è chiaro che dovrà essere rigettata la pretesa risarcitoria in forma specifica ogni qual volta sia ineludibile la carenza del presupposto per essere già esaurito, all’atto della decisione, il limite temporale di efficacia dell’aggiudicato servizio.

La definizione del risarcimento del danno da mancata aggiudicazione di un appalto pubblico non necessariamente si deve attestare alla percentuale del 10% se l’interessato abbia portato elementi di valutazioni a riprova del maggior nocumento.
Infatti secondo uniforme orientamento la percentuale del 10% dell’importo dell’offerta “è criterio indicativo forfetario da utilizzare quando non sia possibile stabilire con certezza l’entità del pregiudizio economico subito dal danneggiato”.
Al giudice è rimessa la scelta di modalità di misurazione più rispondenti alla fattispecie” se in possesso di elementi atti a dar conto di una maggiore perdita economica.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 27 dicembre 2006
 
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