Indici della Rassegna
Titolo
Appalto di servizi: annullamento dell'aggiudicazione e conseguenze del contratto
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. dicembre 2006)
Testo
Riferimeti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 14 dicembre 2006 n. 7402
Riferimenti Normativi:
- Art. 345 L. 2248/1865
- Art. 35 D.Lgs 80/1998
Lâesercizio della potestà pubblica coincide con lâatto di aggiudicazione (di competenza dirigenziale), il successivo atto di definizione del rapporto (contratto o convenzione) ha finalità privatistiche - di determinazione delle diverse posizioni di diritti ed obblighi - seppur soggetto allâesito e vita del provvedimento amministrativo di scelta del contraente.
Lâ atto dirigenziale è presupposto per la stipula del contratto che regola il servizio ed esercita su questâultimo effetti decisivi anche di carattere risolutivo.
Di talchè, mentre un atto di annullamento del contratto non incide sul provvedimento amministrativo di aggiudicazione e sulla conseguente posizione acquisita dallâaggiudicatario, viceversa lâannullamento dellâaggiudicazione rende inefficace il contratto.
A - In sede di decisione della domanda per la determinazione del risarcimento è chiaro che dovrà essere rigettata la pretesa risarcitoria in forma specifica ogni qual volta sia ineludibile la carenza del presupposto per essere già esaurito, allâatto della decisione, il limite temporale di efficacia dellâaggiudicato servizio.
La definizione del risarcimento del danno da mancata aggiudicazione di un appalto pubblico non necessariamente si deve attestare alla percentuale del 10% se lâinteressato abbia portato elementi di valutazioni a riprova del maggior nocumento.
Infatti secondo uniforme orientamento la percentuale del 10% dellâimporto dellâofferta âè criterio indicativo forfetario da utilizzare quando non sia possibile stabilire con certezza lâentità del pregiudizio economico subito dal danneggiatoâ.
Al giudice è rimessa la scelta di modalità di misurazione più rispondenti alla fattispecieâ se in possesso di elementi atti a dar conto di una maggiore perdita economica.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 27 dicembre 2006
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