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Indici della Rassegna

Titolo
Irregolarità dell'atto amministrativo: conseguenze
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. dicembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 14 dicembre 2006 n. 7404

Riferimento Normativo:
- L. 241/1990


1 - L’omessa indicazione del giudice competente a conoscere il ricorso e del termine per impugnare l’atto non concretizzano vizi di legittimità dell’atto amministrativo né ipotesi di nullità dello stesso.
L’incompletezza dell’avviso di impugnativa per i termini e l’autorità competente è solo elemento che consente la rimessione in termini laddove errato l’atto di gravame.
E’ orientamento consolidato a tal fine la concessione del beneficio per errore scusabile.

2 – Si conferma, di contro, una interpretazione più stringente con riferimento al diritto di partecipazione:

a) nell’ipotesi in cui il privato che non abbia la possibilità di modificare atti vincolati ed i fatti che ne siano il presupposto siano inconfutabili ed loro contenuto e valutazione non contestati non incorre nella violazione di legge la pubblica amministrazione che non pone la controparte nella condizione di intervenire;

b) è illegittimo - di contro - il provvedimento di ordine di demolizione di opere se il privato non sia stato posto nella condizione di interloquire, seppur il provvedimento potesse intendersi vincolato, laddove la situazione in fatto possa essere diversamente intesa rispetto a quella emergente da una prima valutazione, apportando, così, interventi chiarificatori che pongono la fattispecie sotto altra normazione.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 27 dicembre 2006
 
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