Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Assenza dei consiglieri e decadenza dalla carica
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. dicembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 13 dicembre 2006 n. 7375

Il Fatto

Il Consigliere di una Comunità Montana proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza Tar Campania, con la quale era stato respinto il ricorso proposto avverso la delibera del Consiglio Generale (della stessa Comunità Montana), che lo aveva dichiarato decaduto dalla carica di consigliere per non essere intervenuto, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. Per la prima assenza, l’appellante ha addotto motivazioni di carattere politico, mentre per le altre due, le giustificazioni addotte concernono rispettivamente, la sottoposizione ad un intervento chirurgico presso uno studio dentistico e la presenza all’estero per un viaggio iniziato già prima della seduta del Consiglio. L’istante ha inoltre partecipato, in seguito alle tre assenze, ad un’altra seduta, per cui ritiene che il potere del Consiglio di dichiararlo decaduto si sia consumato. La Comunità Montana, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto dell’appello.

Il Principio

“La protesta politica addotta, in quanto dichiarata a posteriori, non è idonea a costituire valida giustificazione delle assenze dalle sedute consiliari, in quanto, affinché ciò possa assumere la connotazione di protesta politica occorre che il comportamento ed il significato di protesta che il consigliere intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso. Per quanto concerne le altre due assenze, è condivisibile la decisione consiliare di escluderla sulla base del fatto che ai consiglieri viene data comunicazione “con largo anticipo” delle date delle sedute. Infine, non può essere accolta la censura incentrata sulla partecipazione del ricorrente, in mancanza di contestazione degli altri consiglieri, alla seduta successiva alla maturazione dei presupposti per la declaratoria della sua decadenza, che avrebbe consumato a suo avviso il potere dell’Ente di dichiararlo decaduto, atteso che le cause di decadenza del potere amministrativo devono essere previste dalla relativa normativa.

Per quanto considerato, il Consiglio di Stato respinge l’appello.

Autore
Dott. Robero Bongarzone
Data
mercoledì 27 dicembre 2006
 
Valuta questa Pagina
stampa