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Indici della Rassegna

Titolo
Servitù ad uso pubblico
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, Sent. dicembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V Sent. 18 dicembre 2006, n. 7601


La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione della servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario del bene che esprime la volontà di mettere l’area privata a disposizione della comunità intera.

Tra i modi di costituzione di una servitù di uso pubblico rientra la dicatio ad patriam costituita dal comportamento del cittadino che in modo univoco esprime il suo volere di mettere il suo bene a disposizione della collettività.

La servitù, quale diritto reale di godimento è un “peso imposto su di un fondo per l’ utilità di un altro appartenente ad altro proprietario” (art. 1027 c.c.).

La natura pubblicistica dell’uso è legata ai destinatari del godimento del bene i quali si identificano nella intera collettività.

L’area del privato utilizzata a favore della comunità è quindi suscettibile di essere oggetto di servitù ad uso pubblico quando soddisfa una esigenza collettiva.

La costituzione del diritto de quo è legata alla presenza di tre elementi: il bene è al servizio della generalità indifferenziata dei cittadini; la collettività ne fa autonomamente uso; il protrarsi dell’ utilizzo dell’ area per il tempo utile per l’acquisto per usucapione.

Questi tre requisiti debbono essere tutti presenti per configurare la servitù di uso pubblico che ha il suo aspetto centrale nella natura indifferenziata dei beneficiari.

Qualora l’ utilità sia limitata esclusivamente ad alcune persone, come possono essere i proprietari frontisti del fondo servente, non può darsi uso pubblico.
Risulta esclusa la natura pubblicistica del godimento laddove i beneficiari siano identificabili.

E’ questo il ragionamento seguito dal Consiglio di Stato Sez. V, con la sentenza in epigrafe, nella quale i Giudici di Palazzo

Spada hanno escluso la costituzione di una servitù ad uso pubblico mediante dicatio ad patriam in quanto l’uso dell’area interessata è circoscritta ai condomini di un palazzo i quali usano una strada interna ad un condominio non collegata ad altre, costituente una zona “chiusa”.

In questo caso non vi è alcun uso a favore della intera collettività, non si configura nessuna utilità generalizzata, pertanto qualsiasi provvedimento dell’ Ente Locale ( nella fattispecie il Comune) emanato nell’ erroneo presupposto che si sia instaurata una servitù pubblica su una strada privata, è illegittimo.


Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
mercoledì 27 dicembre 2006
 
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