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Indici della Rassegna

Titolo
Accesso agli atti: diritto dei consiglieri comunali
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(TAR Campania, sent. novembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Campania, sez. II, sent. 7 novembre 2006, n. 1961

Riferimenti normativi:
- L. 241/1990
- D. Lgs. 267/2000

Il diritto di accesso agli atti amministrativi è di natura speciale e non trova fondamento per quanto riguarda le limitazioni all’ accesso nella L. 241/1990.

Continuando sulla problematica relativa al diritto di accesso, si vuole esaminare il particolare ruolo che riveste un amministratore pubblico, nel caso esaminato un consigliere comunale, nel momento in cui esercita il diritto di accesso su atti riguardanti l’ espletamento del mandato elettorale.

Il consigliere ha il diritto – dovere di essere a conoscenza di tutte le notizie ed informazioni utili per poter esercitare al meglio l’ incarico.
In pratica gli amministratori pubblici godono di un diritto talmente qualificato che l’ accesso agli atti non può essere negato se non in ipotesi marginali ed eccezionali.

Giuridicamente il fondamento all’ esercizio del diritto di accesso, per l’ amministratore, non si rinviene nella L. 241/1990, ma nel Testo Unico degli Enti Locali ed in particolare nell’ art. 43 comma 2 D. Lgs. 267/2000 in base al quale “ I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”.

La regola generale, quindi, è l’ accesso agli atti amministrativi quando quest’ ultimi siano attinenti all’ esercizio del mandato.

Sulla base di tali affermazioni il TAR Campania ha ritenuto illegittimo il provvedimento della conferenza dei capigruppo consiliare con cui si disponeva il differimento all’ accesso agli atti di un piano regolatore generale richiesto da un consigliere comunale.

Secondo i Giudici amministrativi tale provvedimento viola le prerogative dei consiglieri, in quanto le notizie relative ad un Piano regolatore generale sono oggettivamente legate all’ espletamento dell’ incarico essendo il consiglio comunale l’ organo competente ad approvarlo.

Non risulta quindi applicabile, come erroneamente era stato effettuato dalla conferenza dei capigruppo, l’ art. 24 comma 1 lett. c della L. 241/1990 il quale esclude l’ accesso agli atti inerenti all’ emanazione di atti generali, ma è invocabile agli amministratori pubblici l’ art. 43 comma 2 D. Lgs. 267/2000, che conferisce ai consiglieri comunali e provinciali un diritto speciale, non limitabile se non in casi eccezionali.

Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
venerdì 01 dicembre 2006
 
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