Indici della Rassegna
Titolo
Accesso agli atti: diritto dei consiglieri comunali
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(TAR Campania, sent. novembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Campania, sez. II, sent. 7 novembre 2006, n. 1961
Riferimenti normativi:
- L. 241/1990
- D. Lgs. 267/2000
Il diritto di accesso agli atti amministrativi è di natura speciale e non trova fondamento per quanto riguarda le limitazioni allâ accesso nella L. 241/1990.
Continuando sulla problematica relativa al diritto di accesso, si vuole esaminare il particolare ruolo che riveste un amministratore pubblico, nel caso esaminato un consigliere comunale, nel momento in cui esercita il diritto di accesso su atti riguardanti lâ espletamento del mandato elettorale.
Il consigliere ha il diritto â dovere di essere a conoscenza di tutte le notizie ed informazioni utili per poter esercitare al meglio lâ incarico.
In pratica gli amministratori pubblici godono di un diritto talmente qualificato che lâ accesso agli atti non può essere negato se non in ipotesi marginali ed eccezionali.
Giuridicamente il fondamento allâ esercizio del diritto di accesso, per lâ amministratore, non si rinviene nella L. 241/1990, ma nel Testo Unico degli Enti Locali ed in particolare nellâ art. 43 comma 2 D. Lgs. 267/2000 in base al quale â I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandatoâ.
La regola generale, quindi, è lâ accesso agli atti amministrativi quando questâ ultimi siano attinenti allâ esercizio del mandato.
Sulla base di tali affermazioni il TAR Campania ha ritenuto illegittimo il provvedimento della conferenza dei capigruppo consiliare con cui si disponeva il differimento allâ accesso agli atti di un piano regolatore generale richiesto da un consigliere comunale.
Secondo i Giudici amministrativi tale provvedimento viola le prerogative dei consiglieri, in quanto le notizie relative ad un Piano regolatore generale sono oggettivamente legate allâ espletamento dellâ incarico essendo il consiglio comunale lâ organo competente ad approvarlo.
Non risulta quindi applicabile, come erroneamente era stato effettuato dalla conferenza dei capigruppo, lâ art. 24 comma 1 lett. c della L. 241/1990 il quale esclude lâ accesso agli atti inerenti allâ emanazione di atti generali, ma è invocabile agli amministratori pubblici lâ art. 43 comma 2 D. Lgs. 267/2000, che conferisce ai consiglieri comunali e provinciali un diritto speciale, non limitabile se non in casi eccezionali.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
venerdì 01 dicembre 2006
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