Indici della Rassegna
Titolo
Espropriazioni e cessione volontaria
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. settembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. I, sent. 27 settembre 2006 n. 21019
Riferimenti Normativi:
- D.Lgs 327/2001
Ai fini della valenza ed efficacia della convenzione contrattuale, per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione è necessaria ad substantiam la forma scritta, la volontà deve essere espressa in un documento unitario sottoscritto dal privato e dal legale rappresentante o dal dirigente.
âIl negozio di cessione volontaria di un immobile da espropriare è regolato dai principi civilistici sulla formazione del consenso e sottoposto alla disciplina propria delle stipula del contrattoâ.
Per potersi individuare il negozio di cessione volontaria che consenta di poter ritenere acquisito il terreno, altrimenti soggetto ad espropriazione, non è, quindi, sufficiente la mera proposta scritta seguita dallâaccettazione scritta, essendo carente lâunicità del documento.
Non appare necessaria, invece, la forma pubblica dellâatto e quindi - ai sensi della disposizione dellâart. 1350 del c.c. - è valido il contratto stipulato con scrittura privata da cui sia palese il comune intento che, secondo i canoni dellâermeneutica contrattuale, va desunto dal complesso dellâatto e delle clausole.
Non può in linea di principio escludersi che anche la sottoscrizione di âuno schema di attoâ possa integrare e perfezionare una valida ed efficace cessione volontaria, atteso che può essere intesa quale preliminare ad effetti obbligatori (in luogo della vera cessione con effetti traslativi) da trasfondersi successivamente in un atto pubblico da subordinarsi allâacquisizione della volontà politica che autorizzi la cessione.
Ma a ben vedere poiché il legale rappresentante della pubblica amministrazione è istituzionalmente tenuto ad assumere obblighi a prescindere dalle eventuali autorizzazioni, lâatto collegiale può acquisirsi successivamente a sanatoria, con efficacia retroattiva, delle eventuali irregolarità .
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 01 dicembre 2006
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