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Indici della Rassegna

Titolo
Espropriazioni e cessione volontaria
Argomento
Espropri
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. settembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. I, sent. 27 settembre 2006 n. 21019

Riferimenti Normativi:
- D.Lgs 327/2001

Ai fini della valenza ed efficacia della convenzione contrattuale, per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione è necessaria ad substantiam la forma scritta, la volontà deve essere espressa in un documento unitario sottoscritto dal privato e dal legale rappresentante o dal dirigente.

“Il negozio di cessione volontaria di un immobile da espropriare è regolato dai principi civilistici sulla formazione del consenso e sottoposto alla disciplina propria delle stipula del contratto”.

Per potersi individuare il negozio di cessione volontaria che consenta di poter ritenere acquisito il terreno, altrimenti soggetto ad espropriazione, non è, quindi, sufficiente la mera proposta scritta seguita dall’accettazione scritta, essendo carente l’unicità del documento.


Non appare necessaria, invece, la forma pubblica dell’atto e quindi - ai sensi della disposizione dell’art. 1350 del c.c. - è valido il contratto stipulato con scrittura privata da cui sia palese il comune intento che, secondo i canoni dell’ermeneutica contrattuale, va desunto dal complesso dell’atto e delle clausole.

Non può in linea di principio escludersi che anche la sottoscrizione di “uno schema di atto” possa integrare e perfezionare una valida ed efficace cessione volontaria, atteso che può essere intesa quale preliminare ad effetti obbligatori (in luogo della vera cessione con effetti traslativi) da trasfondersi successivamente in un atto pubblico da subordinarsi all’acquisizione della volontà politica che autorizzi la cessione.

Ma a ben vedere poiché il legale rappresentante della pubblica amministrazione è istituzionalmente tenuto ad assumere obblighi a prescindere dalle eventuali autorizzazioni, l’atto collegiale può acquisirsi successivamente a sanatoria, con efficacia retroattiva, delle eventuali irregolarità.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 01 dicembre 2006
 
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