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Indici della Rassegna

Titolo
Responsabilità contabile
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte dei Conti, sent. dicembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, Sez. Abruzzo, sent. 18 dicembre 2006 n. 755


Ogni ente prima di procedere all’esternalizzazione di proprie funzioni deve valutare e verificare la possibilità di utilizzo di risorse interne. E’ antigiuridico e fonte di danno il provvedimento dirigenziale apicale che non sia sorretto da un’analisi del rapporto tra costi e risparmi in termini di necessità ed urgenza.

L’istituto dell’ esternalizzazione è richiamabile solo in via residuale per sopperire ad una carenza di mezzi propri, con finalità sussidiaria ed integrativa motivando il provvedimento e dando conto della rilevata impossibilità a sopperire con altro mezzo.

Alle accertate carenze di risorse umane e materiali all'interno della struttura amministrativa deve far corollario anche la riprova del miglioramento di efficienza ed efficacia del servizio e non ultima anche l’economicità dello stesso.

Vero che in virtù delle disposizioni di cui all’art. 24 commi 6, 7 e 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448, è stata prevista la possibilità per gli enti locali e le aziende da essi dipendenti di "promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizazione dei servizi”, ma dette disposizioni si configurano come generiche direttive finalizzate alla realizzazione di economie di spesa e miglioramento dell'efficienza gestionale, senza che da esse possa farsi derivare un’obbligo generalizzato alla gestione “esterna” delle funzioni istituzionali.

Necessario, quindi, che l’atto gestionale contenga la chiara motivazione e prova del raggiungimento del pubblico interesse.

Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
venerdì 29 dicembre 2006
 
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