Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Remissione del debito e responsabilità contabile
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte dei Conti, sent. 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, sez. Lombardia, sent. 406/2006

Riferimenti Normativi:
- Artt. 1236 e 1333 del c.c.

L’atto deliberativo dell’ente locale con cui si stabilisce di rimettere il debito di alcuni utenti produce effetti estintivi del credito non appena l’atto sia venuto a conoscenza degli interessati. Né la deliberazione di revoca, intervenuta successivamente, può avere effetto reviviscente del debito.

Analizzando le disposizioni degli artt. 1236 e 1334 del codice civile, il giudice contabile riconosce la responsabilità di amministratori e funzionari di un ente locale che, sul presupposto dell’indigenza dei conduttori, hanno omesso di attivare le procedure per il recupero dei canoni locatizi, senza aver dato dimostrazione dell’impossibilità dell’adempimento dell’obbligazione o senza aver verificato se ci fosse la possibilità di recupero convenendo anche ipotesi dilatorie.

Il negozio remissorio è atto unilaterale recettizio, irrevocabile se la dichiarazione è conosciuta dall’interessato, “con effetto estintivo istantaneo ed immediato delle situazioni giuridiche attive e passive dei soggetti del rapporto obbligatorio”.
Nella fattispecie esaminata è stato ritenuto che l’effetto estintivo sia intervenuto con la pubblicazione dell’atto deliberativo (affissione all’albo pretorio) atteso che non risulta che alcun debitore abbia manifestato volontà di rifiutare l’effetto liberatorio che si era già prodotto.
La delibera definita di revoca (la cui valenza di annullamento o di revoca secondo l’insegnamento del supremo Consesso va accertata caso per caso, proprio per la non precisa distinzione nella pratica tra i due istituti) è nella sostanza e per gli effetti che si vogliono produrre e per i presupposti posti a suo fondamento, un vero e proprio atto di revoca, esercizio di jus poenitendi . Ma nel diritto amministrativo detto potere di revoca è esercitatile solo se l’atto non ha iniziato a produrre gli effetti di talchè il consolidatosi effetto estintivo del debito impedisce di poter consentire al secondo atto deliberativo di esplicare i suoi poteri di reviviscenza.
Il danno erariale si è concretizzato con l’effetto prodotto dalla prima deliberazione ossia con la espressa volontà di remissione dei debiti considerato che le eventuali azioni di recupero introdotte in conseguenza della revoca non hanno possibilità di successo.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 29 dicembre 2006
 
Valuta questa Pagina
stampa