Indici della Rassegna
Titolo
Remissione del debito e responsabilità contabile
Abstract
(Corte dei Conti, sent. 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, sez. Lombardia, sent. 406/2006
Riferimenti Normativi:
- Artt. 1236 e 1333 del c.c.
Lâatto deliberativo dellâente locale con cui si stabilisce di rimettere il debito di alcuni utenti produce effetti estintivi del credito non appena lâatto sia venuto a conoscenza degli interessati. Né la deliberazione di revoca, intervenuta successivamente, può avere effetto reviviscente del debito.
Analizzando le disposizioni degli artt. 1236 e 1334 del codice civile, il giudice contabile riconosce la responsabilità di amministratori e funzionari di un ente locale che, sul presupposto dellâindigenza dei conduttori, hanno omesso di attivare le procedure per il recupero dei canoni locatizi, senza aver dato dimostrazione dellâimpossibilità dellâadempimento dellâobbligazione o senza aver verificato se ci fosse la possibilità di recupero convenendo anche ipotesi dilatorie.
Il negozio remissorio è atto unilaterale recettizio, irrevocabile se la dichiarazione è conosciuta dallâinteressato, âcon effetto estintivo istantaneo ed immediato delle situazioni giuridiche attive e passive dei soggetti del rapporto obbligatorioâ.
Nella fattispecie esaminata è stato ritenuto che lâeffetto estintivo sia intervenuto con la pubblicazione dellâatto deliberativo (affissione allâalbo pretorio) atteso che non risulta che alcun debitore abbia manifestato volontà di rifiutare lâeffetto liberatorio che si era già prodotto.
La delibera definita di revoca (la cui valenza di annullamento o di revoca secondo lâinsegnamento del supremo Consesso va accertata caso per caso, proprio per la non precisa distinzione nella pratica tra i due istituti) è nella sostanza e per gli effetti che si vogliono produrre e per i presupposti posti a suo fondamento, un vero e proprio atto di revoca, esercizio di jus poenitendi . Ma nel diritto amministrativo detto potere di revoca è esercitatile solo se lâatto non ha iniziato a produrre gli effetti di talchè il consolidatosi effetto estintivo del debito impedisce di poter consentire al secondo atto deliberativo di esplicare i suoi poteri di reviviscenza.
Il danno erariale si è concretizzato con lâeffetto prodotto dalla prima deliberazione ossia con la espressa volontà di remissione dei debiti considerato che le eventuali azioni di recupero introdotte in conseguenza della revoca non hanno possibilità di successo.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 29 dicembre 2006
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