Indici della Rassegna
Titolo
Esclusione dell'annullabilità del provvedimento
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. ottobre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 17 ottobre 2006 n. 6194
Riferimenti Normativi:
- Art. 21-octies legge n. 241 del 1990
Il Fatto
Due proprietari terrieri proponevano ricorso dinanzi al TAR dellâEmilia Romagna per lâannullamento degli atti della procedura di asservimento del loro fondo per la realizzazione ed utilizzazione di un elettrodotto. Nella fattispecie essi chiedevano lâannullamento delle delibere della Provincia e del Comune che autorizzavano lâEnel S.p.a. alla realizzazione dellâelettrodotto, nonché dellâatto dirigenziale con il quale venivano prorogati i termini per la procedura di espropriazione. Il TAR respingeva i ricorsi contro tali atti, accogliendo soltanto quello proposto avverso i provvedimenti di proroga dei termini. La Provincia, lâEnel S.p.a. e i ricorrenti in primo grado proponevano autonomamente appello dinanzi al Consiglio di Stato. I primi due sostenevano che la comunicazione di avvio non era dovuta per il procedimento di proroga, da considerarsi atto vincolato e che le opere erano state realizzate in vigenza della dichiarazione di pubblica utilità , senza alcuna rilevanza del provvedimento di proroga. I ricorrenti originari insistono, invece, per lâaccoglimento delle domande formulate in primo grado.
Il Principio
âLâappello proposto dai ricorrenti in primo grado è irricevibile a causa del tardivo deposito, avvenuto oltre il termine decadenziale di quindici giorni decorrenti dalla notificazione. Per quanto concerne i ricorsi in appello proposti dalla Provincia e dallâEnel, il Collegio ritiene che debba essere applicato lâart. 21-octies, comma II della legge 241/90. Il citato art. ha introdotto nel nostro ordinamento i c.d. vizi invalidanti del provvedimento amministrativo, prevedendo che, anche in caso di attività discrezionale della P.A., il provvedimento non sia annullabile per la mancata comunicazione di avviso del procedimento âqualora lâamministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottatoâ.
Il Consiglio di Stato, previa riunione dei ricorsi in appello, dichiara irricevibile ed inammissibile lâappello proposto dai ricorrenti in primo grado ed accoglie i ricorsi in appello della provincia e dellâEnel S.p.a., e, per lâeffetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Autore
Dott. Bongarzone Roberto
Data
venerdì 29 dicembre 2006
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