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Indici della Rassegna

Titolo
Esclusione dell'annullabilità del provvedimento
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. ottobre 2006)
Testo

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 17 ottobre 2006 n. 6194

Riferimenti Normativi:
- Art. 21-octies legge n. 241 del 1990


Il Fatto
Due proprietari terrieri proponevano ricorso dinanzi al TAR dell’Emilia Romagna per l’annullamento degli atti della procedura di asservimento del loro fondo per la realizzazione ed utilizzazione di un elettrodotto. Nella fattispecie essi chiedevano l’annullamento delle delibere della Provincia e del Comune che autorizzavano l’Enel S.p.a. alla realizzazione dell’elettrodotto, nonché dell’atto dirigenziale con il quale venivano prorogati i termini per la procedura di espropriazione. Il TAR respingeva i ricorsi contro tali atti, accogliendo soltanto quello proposto avverso i provvedimenti di proroga dei termini. La Provincia, l’Enel S.p.a. e i ricorrenti in primo grado proponevano autonomamente appello dinanzi al Consiglio di Stato. I primi due sostenevano che la comunicazione di avvio non era dovuta per il procedimento di proroga, da considerarsi atto vincolato e che le opere erano state realizzate in vigenza della dichiarazione di pubblica utilità, senza alcuna rilevanza del provvedimento di proroga. I ricorrenti originari insistono, invece, per l’accoglimento delle domande formulate in primo grado.

Il Principio
“L’appello proposto dai ricorrenti in primo grado è irricevibile a causa del tardivo deposito, avvenuto oltre il termine decadenziale di quindici giorni decorrenti dalla notificazione. Per quanto concerne i ricorsi in appello proposti dalla Provincia e dall’Enel, il Collegio ritiene che debba essere applicato l’art. 21-octies, comma II della legge 241/90. Il citato art. ha introdotto nel nostro ordinamento i c.d. vizi invalidanti del provvedimento amministrativo, prevedendo che, anche in caso di attività discrezionale della P.A., il provvedimento non sia annullabile per la mancata comunicazione di avviso del procedimento “qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Il Consiglio di Stato, previa riunione dei ricorsi in appello, dichiara irricevibile ed inammissibile l’appello proposto dai ricorrenti in primo grado ed accoglie i ricorsi in appello della provincia e dell’Enel S.p.a., e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Autore
Dott. Bongarzone Roberto
Data
venerdì 29 dicembre 2006
 
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