Indici della Rassegna
Titolo
CONTRATTO COLLETTIVO: FUNGIBILITA' DELLA MANSIONI DELLA STESSA QUALIFICA
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. novembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. 24 novembre 2006, n. 25033
Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte ha affrontato una questione di massima di particolare importanza dalla quale, sebbene riferita nella fattispecie in esame ad un rapporto di lavoro privato, è possibile trarre un principio generale applicabile anche nellâambito del pubblico impiego.
Nella pronuncia emarginata le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato la costante giurisprudenza secondo cui in caso di cambiamento di incarico del dipendente, le nuove mansioni devono armonizzarsi con la professionalità già acquisita dal lavoratore nel corso del rapporto, impedendone la dequalificazione e la mortificazione, atteso che la professionalità del lavoratore, in quanto attiene alla sua personalità , deve considerarsi un bene di valore primario (in tal senso Corte Costituzionale, sentt. n. 108/1989, n. 359/2003 e n. 113/2004).
La equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività , ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche lâarricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto.
Il divieto di variazioni in pejus, c.d. demansionamento, opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicchè nellâindagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardarne il livello professionale acquisito e da garantirne lo svolgimento e lâaccrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti possibilità di miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze.
Ciò premesso le sezioni Unite hanno ravvisato la necessità di fornire delle puntualizzazioni in chiave di adattabilità della garanzia sancita dallâart. 2103 c.c. alle esigenze di maggiore flessibilità che derivano dalla sempre più penetrante integrazione dei sistemi produttivi.
La contrattazione collettiva, pertanto, se da un lato deve muoversi allâinterno, e quindi nel rispetto della prescrizione posta dal primo comma dellâart. 2103 c.c. che fa divieto di unâindiscriminata fungibilità delle mansioni che esprimono in concreto una diversa professionalità , è però autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra esse per sopperire a contingenti esigenze lavorative ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica senza per questo incorrere nella sanzione di nullità del secondo comma della medesima disposizione.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 15 gennaio 2007
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