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Indici della Rassegna

Titolo
INDECIFRABILITA' GRAFICA DELLE SENTENZE E NULLITA'
Argomento
Diritto civile
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. dicembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. 28 dicembre 2006, n. 42363

Riferimenti Normativi:
- Art. 546, 125, 180 e segg. del c.p.p.

Il Fatto
Il tribunale di Catania dichiarava l’imputato responsabile di ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di Appello di Catania confermava la decisione impugnata, riducendo la pena inflitta in primo grado. Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso in Cassazione deducendo la nullità della sentenza, in quanto la motivazione era stata redatta a mano, con grafia illeggibile. La Corte di Cassazione, sez. IV penale, riconosceva che si era verificata la denunciata situazione, ma per la presenza di un contrasto giurisprudenziale rimetteva gli atti alle Sezioni Unite.


Il Principi
“L’indecifrabilità di una sentenza, qualora essa non sia limitata ad alcune parole e non consista in semplice difficoltà di lettura superabile senza uno sforzo eccessivo, si traduce in impossibilità per la parte di individuare i motivi di fatto e di diritto su cui si basa la decisione i quali ai sensi dell’art. 546 c. 1 lett. (e del c.p.p. devono essere, sia pur concisamente, esposti con le modalità ivi indicate. Né incide la circostanza che nessuna norma, con specifico ed espresso riferimento all’illeggibilità della motivazione, preveda una nullità: questa invero discende dall’art. 125 c.p.p. il quale dispone che “le sentenze e le ordinanze sono motivate a pena di nullità” e la sussistenza di siffatto essenziale requisito è da escludersi, sia in caso di omessa esposizione dei dati e valutazioni che devono giustificare il dispositivo, sia in caso di esposizione non intelleggibile. Alla luce delle considerazioni svolte deve quindi affermarsi il principio secondo cui l’illeggibilità di una sentenza comporta una nullità a regime intermedio la quale deve essere eccepita o rilevata ai sensi degli art. 180 e segg. c.p.p.”.

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.




Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 15 gennaio 2007
 
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