Indici della Rassegna
Titolo
La riproduzione dello stemma comunale nell'ambito di un'attività commerciale non necessita di preventivo consenso da parte del Comune stesso
Abstract
(Corte di Cassazione, sez. I, sent. 26 agosto 2004, n. 16984)
Testo
? Il fatto
Una casa editrice utilizzava l'emblema del Comune senza chiederne preventivamente il consenso allo stesso.
Il Comune lamentava la violazione delle disposizioni dello statuto comunale nella parte in cui stabiliva il diritto di esclusiva dell'ente sull'emblema comunale.
? Il principio
La suprema corte con la sentenza in epigrafe ha analizzato la questione anche in considerazione della normativa esistente in proposito ed è giunta alle conclusioni che seguono.
In materia di riproduzione di un emblema comunale, nell'ambito di un'attività commerciale, manca una proibizione analoga a quella che in modo assoluto tutela le istituzioni internazionali da qualunque forma di riproduzione (art. 18 n. 4 r.d. n. 929 del 1941) in armonia con l'art. 6 della Convenzione di Parigi.
Ciò premesso il collegio ritiene applicabili i principi in materia dei "segni".
Secondo i giudici detti principi non si possono considerare derogati dalla attribuzione costituzionale di cui all'art. 114 cost. La norma in questione, stabilisce, infatti - come ulteriormente chiarito dalla legge attuativa n. 131/2003 - che "lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare".
In detto contesto non rientra il potere di innovare nella disciplina dell'uso e del conflitto tra i segni identificativi dei soggetti o tra i segni del marcato.
Nel caso specifico è stato accertato che le modalità della riproduzione dell'emblema furono tali da non ingenerare confusione nel pubblico.
In altri termini, dal modo in cui l'emblema stesso era stato utilizzato emergeva chiaramente che non si trattava di una pubblicazione comunale ma di una pubblicazione che doveva servire a quanti fossero interessati alla iniziativa comunale.
In detta condotta non si riscontra violazione alcuna.
Non c'è ingannevolezza del messaggio, nè lesione del diritto alla identità , in quanto non c'è possibilità di confusione, nè, tantomeno, arbitrarietà dell'uso del segno altrui.
Con particolare riferimento all'arbitrarietà dell'uso del segno altrui è d'obbligo precisare, peraltro, che ci troviamo in un ambito (utilizzo di emblema comunale) nel quale, non vengono in rilievo questioni di concorrenza e, pertanto, non sussistono neanche gli estremi per una qualsiasi forma di risarcimento.
Autore
Dott. ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 24 settembre 2004
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