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Indici della Rassegna

Titolo
SOSTA A PAGAMENTO
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte Cassazione, sent. gennaio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte Cassazione, Sez. Un., sent. 9 gennaio 2007 n. 116

Riferimenti normativi:
- Art. 8 comma 7 C. d. S.


Ai sensi dell’ art. 7 del C.d.S. “…….il sindaco può, con ordinanza, previa deliberazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, pur senza custodia dei veicoli, fissando le relative tariffe…”.
Il medesimo articolo, al comma 8, aggiunge: “qualora il comune assuma l’ esercizio diretto del parcheggio con custodia o disponga l’ installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della medesima area o su altra nelle immediate vicinanze deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta medesima”.
In questo contesto normativo si colloca la sentenza che qui si commenta, la quale preliminarmente affronta la questione della ripartizione della competenza tra giudice ordinario e giudice amministrativo in una controversia in cui l’ organo giudicante debba prendere in esame un provvedimento di un Ente pubblico posto a fondamento della sanzione impugnata.
Ebbene la Suprema Corte ritiene che la giurisdizione è del giudice ordinario qualora la controversia abbia ad oggetto il pagamento di una multa per violazioni al codice della strada, in quanto, in questo caso risulta leso il diritto del cittadino di non essere sottoposto all’ irrogazione di una sanzione al di fuori dei casi previsti normativamente.
La conoscenza, ai soli fini disapplicativi, di un atto dell’ Ente Pubblico ai fini della pretesa sanzionatoria, non è sufficiente per far ricadere la cognizione della causa in capo al giudice amministrativo, qualora l’ organo giudicante, nella fattispecie il Giudice di Pace, non eserciti alcun controllo sulle scelte di merito rimesse, quest’ ultime, esclusivamente al potere dell’ amministrazione, ma rilevi esclusivamente vizi di legittimità dei provvedimenti pubblici.
Chiarito questo aspetto, le Sezioni Unite affermano che sono nulle le sanzioni per divieto di sosta, qualora l’ automobilista abbia parcheggiato il veicolo in un’ area a pagamento senza esporre il relativo tagliando qualora nelle vicinanze il Comune non abbia istituito una zona a parcheggio libero.
La sanzione è illegittima per violazione del richiamato art. 8 comma 7 C.d.S., il quale obbliga l’ Ente Locale ad istituire parcheggi liberi nella medesima area o su altra parte nelle immediate vicinanze della zona destinata alla sosta a pagamento.
Le uniche eccezioni a tale obbligo riguardano le zone a traffico limitato, le aree pedonali e quelle rientranti in agglomerati urbani di particolare pregio ambientale o che abbiano rilevante interesse storico artistico.
Correttamente, quindi il Giudice di Pace ha disapplicato le delibere della Giunta Comunale e le relative ordinanze del Sindaco istitutive dei parcheggi a pagamento inerenti le sanzioni contestate poiché tali provvedimenti amministrativi, non prevedendo l’ istituzione di parcheggi liberi, nelle immediate vicinanze dei precedenti, ledono l’ art. 8 comma 7 C.d.S.
Sulla base di tali considerazioni le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso avverso la sentenza del Giudice di Pace considerando quest’ ultima, per le motivazioni sopra addotte perfettamente legittima.


Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
lunedì 15 gennaio 2007
 
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