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Indici della Rassegna

Titolo
INDENNITA' DI ESPROPRIO DEPOSITO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Argomento
Espropri
Abstract
Consiglio di Stato, sent. dicembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 18 dicembre 2006 n. 7596

Riferimenti Normativi:
- Art.2 L. 205/2000
- L. 865/1971
- D.P.R. 325/203

Il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti delle somme offerte a titolo di indennità di esproprio e non accettate non è sottoposto nel precedente regime a termini procedimentali, di talchè il termine massimo è fissato nella dichiarazione di p.u., coincide con la conclusione della procedura e, quindi, con l’emanazione del decreto di esproprio.

Ne discende che al privato non è riconosciuto un potere di determinare la scansione temporale degli atti della pubblica amministrazione cui è demandata la valutazione discrezionale della definizione della tempistica interna correlativamente ai limiti che esso ente si è predeterminato con l’atto iniziale.
La p.a. non ha quindi l’obbligo di provvedere a fronte di istanze del privato, istanze che possono essere qualificate avere solo carattere sollecitatorio.
La determinazione dell’indennità definitiva può avvenire a significativa distanza di tempo dal verificarsi dello spossessamento con conseguente slittare del termine per l’opposizione alla stima.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 15 gennaio 2007
 
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