Indici della Rassegna
Titolo
INDENNITA' DI ESPROPRIO DEPOSITO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Abstract
Consiglio di Stato, sent. dicembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 18 dicembre 2006 n. 7596
Riferimenti Normativi:
- Art.2 L. 205/2000
- L. 865/1971
- D.P.R. 325/203
Il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti delle somme offerte a titolo di indennità di esproprio e non accettate non è sottoposto nel precedente regime a termini procedimentali, di talchè il termine massimo è fissato nella dichiarazione di p.u., coincide con la conclusione della procedura e, quindi, con lâemanazione del decreto di esproprio.
Ne discende che al privato non è riconosciuto un potere di determinare la scansione temporale degli atti della pubblica amministrazione cui è demandata la valutazione discrezionale della definizione della tempistica interna correlativamente ai limiti che esso ente si è predeterminato con lâatto iniziale.
La p.a. non ha quindi lâobbligo di provvedere a fronte di istanze del privato, istanze che possono essere qualificate avere solo carattere sollecitatorio.
La determinazione dellâindennità definitiva può avvenire a significativa distanza di tempo dal verificarsi dello spossessamento con conseguente slittare del termine per lâopposizione alla stima.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 15 gennaio 2007
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