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Indici della Rassegna

Titolo
LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Argomento
Enti locali
Abstract
(Dipartimento della Funzione Pubblica, circolare 21 dicembre 2006, n. 5)
Testo
Tenuto conto del fermento normativo e giurisprudenziale in materia di affidamento di incarichi esterni da parte delle pubbliche amministrazione, si è sentita la necessità di porre l’attenzione su quelli che risultano essere i nuovi presupposti giuridici per il legittimo affidamento di detti incarichi alla luce della Circolare n. 5/2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

A tal proposito vengono riportati alcuni estratti della suddetta circolare con l’obiettivo di informare l’attività amministrativa ai principi di sana gestione da perseguire anche attraverso il corretto utilizzo di tali forme contrattuali.

Dalla legge n. 311/2004 si evincono tre principi fondamentali per il conferimento di incarichi di collaborazioni:
1. tra i possibili destinatari è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni, quest’ultimo per fattispecie delle prestazioni occasionali, purchè non dipendente dell’amministrazione conferente. In tal caso trova applicazione il regime di incompatibilità sancito dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001;
2. il ricorso a tali forme contrattuali da parte delle pubbliche amministrazioni in materie ed oggetti rientranti nelle competenze delle stesse deve necessariamente avere il carattere della straordinarietà;
3. è previsto l’obbligo della motivazione la quale dovrà illustrare non solo la straordinarietà dell’esigenza ma anche l’impossibilità per l’ente di provvedere con le professionalità di cui già dispone.

Con l’art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che ha modificato l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 sono stati fissati i presupposti essenziali per il ricorso alle collaborazioni intendendo per tali gli “incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa”.

La stessa Corte dei Conti ha precisato che:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) l’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Ciò comporta che le amministrazioni, nello svolgimento delle proprie competenze, potranno conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa determinando durata luogo oggetto e compenso della collaborazione quando debbano soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo. Pertanto, tali esigenze dovranno essere di natura temporanea e, al contempo richiedere l’apporto di prestazioni professionali altamente qualificate. Si sottolinea che i soggetti a cui è possibile conferire sono definiti dalla norma come “esperti di provata esperienza” quindi attinenti a professionalità non reperibili in ambito interno.

E’ da segnalare, inoltre, la novità prevista dal comma 6 – bis dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativa alla previsione che ogni amministrazione disciplini e renda pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Da una lettura sistematica della nuova disciplina, la preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò anche in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo. Peraltro, proprio in ragione di tali principi generali dell’ordinamento si ritiene che la citata previsione debba essere rispettata da tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, i quali, dovranno adeguare i regolamenti di cui all’art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto concerne, inoltre, l’ammontare della spesa sostenuta dalle amministrazioni le leggi finanziari degli anni 2005 e 2006 pongono dei precisi limiti agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, distinguendoli da quelli coordinati e continuativi.
Detta differenziazione, ad una prima valutazione, è stata interpretata attribuendo particolare valenza al contenuto della prestazione. Tuttavia, alla luce della nuova normativa, sembra utile rammentare che, come anche affermato dalla Corte dei Conti nell’Adunanza delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 15 febbraio 2005, la legge finanziaria si riferisce agli incarichi di studio, ricerca e consulenza per la loro fondamentale caratteristica della temporaneità, ed agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la loro fondamentale caratteristica della continuità della prestazione e del potere di direzione dell’amministrazione.
Giova ricordare quali siano i limiti di spesa previsti dalla normativa.
Per le collaborazioni occasionali l’art. 1, comma 9, legge finanziaria del 2006 ha stabilito che “la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006, non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004”.
Per quanto attiene ai limiti di spesa relativi alle collaborazioni coordinate e continuative è necessario riferirsi al comma 187 dell’art. 1 della legge finanziaria del 2006. In particolare, quest’ultimo prevede che “le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003”.

Da ultimo si segnala che, al fine di perseguire efficacemente il contenimento della spesa pubblica per incarichi di studio, ricerca e consulenza, l’articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l’anagrafe delle prestazioni. Si tratta di un’anagrafe nominativa in cui devono essere indicati tutti gli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche.
Infatti, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare a questo Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio, nonché l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l’impossibilità di conferire nuovi incarichi.



Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 15 gennaio 2007
 
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