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Indici della Rassegna

Titolo
ESCLUSIONE IMPRESE COLLEGATE E PRESUPPOSTI PER L'ANNULLAMENTO DELLA GARA
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sentt 3527/2006 e 7102/2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. VI, sentt 3527/2006 e 7102/2006

Riferimenti Normativi:
- Art. 27 D.P.R. 34/2000
- Art. 75 D.P.R. 554/1999

1 - Richiamando la consolidata giurisprudenza della stessa sezione, il collegio reputa giusta causa di esclusione da procedimento di scelta del contraente anche “ l’ipotesi non codificata di collegamento sostanziale che testimoniano la riconducibilità dei soggetti partecipanti ad un unico centro decisionale”.
La violazione dei principi di segretezza, della par condicio dei partecipanti e della trasparenza del procedimento sono elementi tali da dover imporre il provvedimento censorio, anche alla luce del preciso bando di gara ove di richiedevano espresse garanzia in proposito.
Ai sensi del disposto dell’art. 27 del d.p.r 34/2000 l’aver occultato l’esistenza di precedente provvedimento di esclusione già annotato concretizza ipotesi di falsità nella dichiarazione circa il possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione ed è mendacio il tacere dell’esistenza di una situazione di collegamento sostanziale.
Ne discende la legittimità di un provvedimento di esclusione dalle successive procedure.

2 - E’ illegittima la decisione dell’amministrazione di annullare l’intera procedura di gara in luogo dell’emenda ed elisione dei soli atti conseguenti all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria e di esclusione dei soggetti partecipanti che si siano resi colpevoli della violazione dei principi di trasparenza e buona fede.
L’annullamento di una gara pubblica soprattutto se in stato di avanzato espletamento ovvero in corso definizione, per essere stato emesso provvedimento di aggiudicazione provvisoria, produce violazione dell’affidamento dei partecipanti onde la necessità di chiara valutazione e ponderazione comparativa delle conseguenti lesioni delle posizioni. Il solo e sintetico riferimento all’opportunità dell’emanazione dell’atto di emenda non consente di aver cognizione dell’effettuata valutazione delle dette posizioni vantate dai partecipanti e segnatamente dell’aggiudicataria e dell’impresa collocatasi in posizione immediatamente successiva.
In fattispecie di selezione operata su elementi meramente economici, all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione provvisoria è sufficiente far seguire il ricalcolo della soglia di anomalia e conseguenti operazioni di ordine contabile al fine della determinazione del soggetto aggiudicatario.
E’ contrastante con l’interesse pubblico la riedizione dell’intero procedimento, riedizione che andrebbe a penalizzare immotivatamente le imprese che non si sono rese responsabili dell’annullamento.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 15 gennaio 2007
 
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