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Titolo
ESCLUSIONE IMPRESE COLLEGATE E PRESUPPOSTI PER L'ANNULLAMENTO DELLA GARA
Abstract
(Consiglio di Stato, sentt 3527/2006 e 7102/2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. VI, sentt 3527/2006 e 7102/2006
Riferimenti Normativi:
- Art. 27 D.P.R. 34/2000
- Art. 75 D.P.R. 554/1999
1 - Richiamando la consolidata giurisprudenza della stessa sezione, il collegio reputa giusta causa di esclusione da procedimento di scelta del contraente anche â lâipotesi non codificata di collegamento sostanziale che testimoniano la riconducibilità dei soggetti partecipanti ad un unico centro decisionaleâ.
La violazione dei principi di segretezza, della par condicio dei partecipanti e della trasparenza del procedimento sono elementi tali da dover imporre il provvedimento censorio, anche alla luce del preciso bando di gara ove di richiedevano espresse garanzia in proposito.
Ai sensi del disposto dellâart. 27 del d.p.r 34/2000 lâaver occultato lâesistenza di precedente provvedimento di esclusione già annotato concretizza ipotesi di falsità nella dichiarazione circa il possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione ed è mendacio il tacere dellâesistenza di una situazione di collegamento sostanziale.
Ne discende la legittimità di un provvedimento di esclusione dalle successive procedure.
2 - Eâ illegittima la decisione dellâamministrazione di annullare lâintera procedura di gara in luogo dellâemenda ed elisione dei soli atti conseguenti allâannullamento dellâaggiudicazione provvisoria e di esclusione dei soggetti partecipanti che si siano resi colpevoli della violazione dei principi di trasparenza e buona fede.
Lâannullamento di una gara pubblica soprattutto se in stato di avanzato espletamento ovvero in corso definizione, per essere stato emesso provvedimento di aggiudicazione provvisoria, produce violazione dellâaffidamento dei partecipanti onde la necessità di chiara valutazione e ponderazione comparativa delle conseguenti lesioni delle posizioni. Il solo e sintetico riferimento allâopportunità dellâemanazione dellâatto di emenda non consente di aver cognizione dellâeffettuata valutazione delle dette posizioni vantate dai partecipanti e segnatamente dellâaggiudicataria e dellâimpresa collocatasi in posizione immediatamente successiva.
In fattispecie di selezione operata su elementi meramente economici, allâannullamento del provvedimento di aggiudicazione provvisoria è sufficiente far seguire il ricalcolo della soglia di anomalia e conseguenti operazioni di ordine contabile al fine della determinazione del soggetto aggiudicatario.
Eâ contrastante con lâinteresse pubblico la riedizione dellâintero procedimento, riedizione che andrebbe a penalizzare immotivatamente le imprese che non si sono rese responsabili dellâannullamento.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 15 gennaio 2007
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