Indici della Rassegna
Titolo
PERMESSO DI COSTRUIRE IN EDIFICIO CONDOMINIALE
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Tar Emilia Romagna,sent. gennaio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Emilia Romagna, Parma, sent. 10 gennaio 2007, n. 7
Il fatto
Alcuni comproprietari, nonostante lâopposizione della ricorrente, procedevano allâampliamento di un locale attiguo allâedificio condominiale con modificazione dâuso da legnaia a cucina chiedendo â e poi ottenendo dal Comune â per detti lavori, la sanatoria edilizia ex art. 13 della legge n. 47/85.
Eccepiva la ricorrente lâillegittimità della concessione edilizia per essere stata domandata da soli tre dei quattro comproprietari pro indiviso del fabbricato. Nella fattispecie, sosteneva la ricorrente, sarebbe occorsa, anche in sede di delibera assembleare, lâunanimità dei consensi per trattarsi di innovazione che incideva sulla possibilità di godimento del bene da parte della ricorrente.
La condotta di scarico dei fumi del locale trasformato da legnaia a cucina, infatti, risultava collocato in prossimità del sovrastante balcone dellâappartamento abitato dalla ricorrente.
Il Principio
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il Comune ha lâobbligo nel corso dellâistruttoria sul rilascio del permesso di costruire, ai sensi dellâart. 4 L. n. 10/1977 e ora dellâart. 11 del D.P.R. n. 380/2001 di verificare che esista il titolo per intervenire sullâimmobile per il quale è richiesto il permesso di costruire e che, quindi, questo sia rilasciato al proprietario dellâaerea o a chi abbia titolo per richiederla.
Nella fattispecie in esame è ben vero che sussisteva la deliberazione assembleare condominiale con la quale la maggioranza superiore ai due terzi dei millesimi di proprietà aveva autorizzato la presentazione della richiesta di sanatoria ma è altrettanto vero che la verifica del Comune doveva consistere proprio nellâaccertare, ai sensi dellâart. 1108 c.c., se i soggetti istanti fossero legittimati ad ottenere lâassentimento a sanatoria delle modificazioni dai medesimi apportate allâimmobile in comunione.
Il primo comma del citato art. 1108 c.c., dopo aver previsto la possibilità , per i partecipanti alla comunione, di disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o a rendere più comodo o redditizio il godimento del bene in comunione con lâapprovazione di almeno due terzi del valore complessivo del bene comune, prevede due limitazioni a tale possibilità .
In primo luogo, le innovazioni approvate a maggioranza non devono recare pregiudizio al godimento del bene comune da parte di alcuno dei comproprietari e, in secondo luogo, le stesse non possono comportare una spesa particolarmente eccessivamente gravosa.
Pertanto, qualora ricorra uno di questi casi, la suddetta maggioranza qualificata dei comproprietari non è sufficiente ad autorizzare lâintervento innovativo, essendo al riguardo necessario lâespresso consenso della totalità della proprietà comune.
Per quanto concerne la fattispecie in esame il Collegio ha ritenuto che lâintervento assentito dal Comune pregiudicasse oggettivamente la ricorrente nel godimento del fabbricato. Risultava evidente, infatti, che il tubo di scarico del locale trasformato in cucina fuoriusciva allâesterno proprio in prossimità del sovrastante balcone dellâappartamento abitato dalla ricorrente, con conseguente pregiudizio subito da questâultima nel godimento dellâappartamento per effetto delle immissioni di fumi e odori provenienti dalla sottostante cucina.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
mercoledì 31 gennaio 2007
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