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Indici della Rassegna

Titolo
Codice della Strada e Legge 689/1981: perentorietà dei termini del procedimento
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sez. I, sent. 18 agosto 2004, n. 16073)
Testo
La recente sentenza della Corte di Cassazione consente di fare il punto circa un’importante aspetto del procedimento sanzionatorio in materia di violazioni del Codice della Strada e delle altre materie ricadenti sotto la disciplina della legge 689/1981.

Fatto
Un cittadino impugnava l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto e gli atti presupposti del procedimento deducendo, tra le altre, il ritardo nella notificazione, ovvero mancato rispetto del termine stabilito dall’art. 204, Codice della Strada.
Il Giudice di pace accogliendo l’istanza giudiziale proposta ha annullato la sanzione. Il Prefetto ricorre in Cassazione.

Diritto

Artt. 203 e 204 C.d.S.
La Corte conferma che i termini concessi dalla legge al Prefetto per trasmettere gli atti all’organo accertatore (30gg) e per l’eventuale istruzione integrativa e l’emissione del provvedimento (180gg) costituiscono requisito di legittimità del provvedimento medesimo.
Da quanto esposto ne consegue che, condizione di validità dell’ordinanza ingiunzione è il rispetto del termine di 210 giorni complessivamente previsto per l’emissione del provvedimento prefettizio (artt. 203 e 204 C.d.S.).

Il termine indicato non deve essere confuso con quello di notificazione, la quale potrà essere disposta (ex art. 204 comma 2° C.d.S.) entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’art. 201 C.d.S.
Allo stesso modo il comma 1-bis, art. 204, C.d.S. conferma la perentorietà anche dei termini di cui al comma 2° dell’art. 203 C.d.S. ovvero dei 60 giorni concessi all’organo accertatore per inviare gli atti al Prefetto.

L. 689/1981 artt. 14, 18
Le norme del Codice della Strada costituiscono, rispetto a quelle della legge 689/81, lex specialis e pertanto non possono essere applicate in via generale agli altri procedimenti sanzionatori. Riguardo a questi ultimi andranno applicate le norme espressamente previste dalla legge.

L’art. 14 della L. 689/81 - come è noto - prevede che qualora sia possibile, la violazione debba essere immediatamente contestata. In difetto, nel termine di 90gg dovrà notificarsi il verbale all’interessato.
La normativa non fa menzione circa la necessità della giustificazione da parte dell’Autorità per la non immediata notificazione/contestazione della violazione.
Pertanto, come confermato dalla tralaticia giurisprudenza, il verbale è legittimo se notificato al trasgressore entro i termini di legge. Nessuna rilevanza potrà avere la mancanza di validi motivi circa la non immediata contestazione. L’art. 14 l. 689/81 (a differenza dell’art. 201 Codice della Strada) non impone all’Autorità nessun obbligo di giustificazione sui motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (Cassazione Civile, sez. Lav. 3254/2003 e 3115/2004, sez. I, 14313/2001, conformi 9695/1999, 377/1998 e 5904/1997).

L’art. 18 stessa legge impone all’interessato il termine di 30 gg per fare pervenire all’Autorità competente eventuali scritti difensivi. La stessa Autorità valutati gli atti, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. In caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione.

Rilevante sottolineare l’ulteriore differenza con la disciplina del Codice della Strada.

La legge 689/81 non prevede infatti alcun termine in capo all’Autorità per l’emanazione del provvedimento.
Sul punto non sono mancati contrasti interpretativi. Secondo taluni dovrebbe applicarsi, alla materia, la generale disciplina dettata dalla legge 241 del 1990 che all’art. 2 comma 3° prevede che, in assenza di determinazione di un termine per l’emanazione del provvedimento, questo debba essere adottato entro 30 giorni.
La tesi è respinta con forza dalla giurisprudenza che, sottolineando la complessità e la peculiarità del procedimento sanzionatorio in esame, ritiene che l’unico termine applicabile in ipotesi sia quello di cui all’art. 28 l. 689/81.

La norma da ultimo citata dispone che il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 24 settembre 2004
 
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