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Indici della Rassegna

Titolo
AVVIO DEL PROCEDIMENTO E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. gennaio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 10 gennaio 2007 n. 36

Riferimenti normativi:
- Art. 7 L. 241/1990

Tra i criteri che la L. 241/1990 indica per l’ esercizio dell’ attività amministrativa rientra la pubblicità e la trasparenza.
Nel momento in cui la Pubblica Amministrazione dà avvio ad un procedimento essa “è obbligata a darne comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”.(art. 7 )
Il successivo art. 8 indica le modalità della comunicazione dell’ avvio del procedimento fissando come principio generale quello della comunicazione personale e solo qualora “ per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa l’ amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’ amministrazione medesima” .
La partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo prevista dagli artt. 7 e seg. Della L. 241/1990 costituisce, quindi un principio generale dell’ ordinamento giuridico, per cui ogni articolo che escluda o limiti tale diritto va interpretato in modo rigoroso.
La ratio della comunicazione dell’ avvio del procedimento sta nella esigenza di garantire piena visibilità all’ azione amministrativa e di assicurare al destinatario dell’ atto la partecipazione nella fase propedeutica all’ adozione dell’ atto medesimo.
Qualora il provvedimento abbia contenuto generale e si rivolga ad un numero indeterminato di persone l’ Ente Locale procede alla comunicazione dell’ avvio del procedimento con forme di pubblicità, quale l’ affissione del provvedimento nell’ albo pretorio, idonee a garantirne la conoscenza.
Nel caso in cui l’ atto pur generale assuma la natura di un provvedimento lesivo di interessi legittimo di persone individuate è necessario garantire a costoro la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo.
Il principio fissato dal Consiglio di Stato con la sentenza in epigrafe è il seguente: in ogni procedimento nel quale viene adottato un provvedimento che a prescindere dalla sua natura vada a ledere interessi legittimi di soggetti precisamente individuati, deve essere garantita a costoro la partecipazione al procedimento medesimo ed effettuata la comunicazione ai destinatari nelle forme cui all’ art. 8 comma 1 L. 241/1990.
In particolare l’ obbligo della notificazione è principio generale a garanzia della tutela giurisdizionale in modo che il periodo per impugnare gli atti decorre dal momento in cui i destinatari ne abbiano avuta piena conoscenza.
Per cui, come nel caso esaminato, un Comune ha provveduto ad adottare un provvedimento generale come quello di un piano carburanti, con contestuale obbligo di chiusura di alcuni impianti operanti all’ interno del perimetro urbano, poiché i gestori di tali impianti risultano facilmente individuabili e titolari di una posizione giuridica qualificata ed altra rispetto a quella della generalità dei cittadini di quel Paese, nei loro confronti è necessario procedere ad una forma di comunicazione personale che garantisca la piena conoscenza del provvedimento lesivo.


Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
mercoledì 31 gennaio 2007
 
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