Indici della Rassegna
Titolo
LA MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO NON SEMPRE E' CAUSA DI ILLEGITTIMITA'
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Tar Lazio, sent. gennaio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, Sez. III â bis, sent. 18 gennaio 2007 n. 345
Riferiemtni Normativi:
- Art. 21 octies e 7 L. 241/1990
La garanzia partecipativa è diretta a consentire allâinteressato di poter assumere un ruolo decisivo in merito al provvedimento in corso di emanazione.
La novellata formulazione del precetto normativo (ad opera della legge 15/2005) consente di delineare la non obbligatorietà della partecipazione laddove sia dimostrabile che la pubblica amministrazione non si sarebbe comunque discostata dallâesito decisionale.
Poiché la norma dellâart. 21 octies della legge 241/1990 ha natura processuale, è quindi, applicabile anche a tutti i processi in corso, con conseguente immediato onere della prova da porsi in capo alla pubblica amministrazione di fornire elementi da cui arguire lâimmodificabilità del provvedimento anche in esito alla partecipazione dellâinteressato.
2 - La decadenza dalla graduatoria di concorso è fatto conseguente allâaccertamento della mendacità delle dichiarazioni in esplicita applicazione dei principi sanciti anche dal disposto dellâart. 75 del D.P.R. 445/2000 che prevede la decadenza dai benefici conseguiti in virtù della dichiarazione risultata poi non conforme al vero.
Il provvedimento ha natura vincolata e quindi non soggetto a ponderazione di interessi contrapposti non essendo consentito di soprassedere dallâadozione di atti per il perseguimento della legalità .
Lâinteresse pubblico è insito nellâeliminazione degli effetti concretizzatisi sulla scorta della falsità dellâatto, ossia nella decadenza dal beneficio che è motivo che produce lâesclusione automatica con effetti ex tunc dalla graduatoria.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 31 gennaio 2007
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