Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, sez. I â ter, sent. 10 aprile 2006, n. 2553
Riferimenti Normativi:
- art. 10 bis, L. 241/1990
Si intende segnalare allâattenzione del lettore la decisione n.2553 del 10.04.2006, resa dal T.A.R. del Lazio, Sezione I Ter, che contiene interessanti spunti in ordine alla applicazione al procedimento amministrativo dellâart.10 bis della L.n.241 del 1990, nella nuova formulazione di cui alla novella introdotta con la L.n.15/2005.
Come è ben noto la disposizione in questione ha inserito un nuovo elemento procedurale nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte denominato âpreavviso di diniegoâ, in virtù del quale ânei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o lâautorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano allâaccoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di comunicare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dellâeventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finaleâ¦.â.
Con lâatto in esame, quindi, avente chiara natura endoprocedimentale, lâamministrazione rende noto allâinteressato il suo intendimento, del tutto provvisorio, di procedere al successivo diniego della domanda avanzata.
Ciò al fine di consentire allâistante di presentare proprie osservazioni, corredate da eventuale documentazione integrativa, onde far modificare la valutazione, seppure provvisoria, già espressa dalla P.A. procedente.
In proposito si è posta allâattenzione dellâinterprete, nulla evidenziando sul punto il dettato normativo, la possibilità per lâamministrazione di poter esprimere il successivo diniego per motivazioni diverse da quelle evidenziate nel c.d. âpreavvisoâ.
Il Tribunale Amministrativo capitolino, investito della questione, lâha risolta con la decisione recensita, affermando che âla stessa finalità della norma comporta che non vi debba essere necessariamente una corrispondenza puntuale in ogni dettaglio tra il contenuto del preavviso di diniego ed il diniego medesimo, ben potendo lâamministrazione, sulla base delle osservazioni del privato, ma anche autonomamente, precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nellâatto di diniego, lâunico veramente lesivo della sfera del cittadinoâ.
Il giudice amministrativo ha pertanto ritenuto che la stessa natura endoprocedimentale del preavviso di diniego, la sua non autonoma impugnabilità e la sua evidente ragione collaborativa e partecipativa nei confronti del privato, comporti la possibilità che tale preavviso possa non corrispondere dettagliatamente allâatto con il quale lâamministrazione medesima fornisca il proprio definitivo provvedimento di reiezione dellâistanza, ma ne costituisca, per così dire, una sorta di modello generale (nel quale sono evidenziati i punti salienti) suscettibile di completamento.
Tale posizione assunta dalla giurisprudenza del T.A.R. romano si ritiene possa essere fatta oggetto di generale condivisione, seppure non sono mancate, in sede di prima applicazioni, voci dissonanti.
In particolare parte della dottrina tuttora ritiene che lâamministrazione non potrebbe fondare la decisione finale negativa su motivi diversi da quelli indicati con il preavviso, di tal che in presenza di nuovi motivi non comunicato con il medesimo, la stessa avrebbe lâonere di inviare una ulteriore comunicazione, ai sensi della medesima disposizione.
Per contra potrebbe però fondatamente osservasi che la necessità di rinnovare la comunicazione, prevista dallâart.10 bis, in presenza di motivi nuovi comporterebbe un notevole aggravamento dei tempi del procedimento amministrativo, giacchè la comunicazione ha lâeffetto di interrompere i tempi di definizione del procedimento.
Di tal che se ne potrebbe concludere che la comunicazione di preavviso di rigetto debba contenere soltanto quelli che al momento della sua formazione sembrerebbero essere i motivi ostativi allâassenso da parte della P.A., senza che per questo la stessa resti poi vincolata a quanto sommariamente espresso nella successiva sede di emanazione del provvedimento finale, che potrebbe, quindi, contenere una diversa e più dettagliata indicazione dei motivi ostativi, anche sviluppati per effetto dellâarricchimento istruttorio fornito dal privato.
Tuttavia deve anche evidenziarsi, sotto altro profilo, come tale particolare forma di distonia tra il preavviso di diniego ed il successivo provvedimento di rigetto, possa costituire un serio vulnus alla ratio partecipativa contenuta nella norma in esame, rendendo di fatto inefficiente lâintento di deflazionare il contenzioso tra il privato e lâamministrazione, mediante la possibilità allo stesso consentita di interferire nel procedimento di formazione del provvedimento finale per il quale è stata avanzata richiesta.
Ciò che deve risultare, comunque, assolutamente indifettibile è la circostanza per la quale nel provvedimento terminale di diniego venga dato debito conto delle osservazioni presentate dal cittadino.
In argomento T.A.R. Lombardia, Sez.II, n.642/2006 ha avuto modo di affermare che il preavviso di diniego, qualora venga seguito da scritti difensivi e documentazione da parte dellâinteressato, impone allâamministrazione unâulteriore istruttoria procedimentale, della quale il provvedimento finale deve tenere debito conto.
Si segnala, infine, come il T.A.R. Emilia-Romagna â Sez. Parma, n.507/2005, abbia statuito, con sentenza succintamente motivata (ex art.26 della L.n.1034/71), che lâomissione del preavviso di rigetto sia assorbente rispetto ad ogni altra censura e determina di per sé lâannullamento dellâatto impugnato al fine di âconsentire al privato il contraddittorio con lâamministrazione prima delle sue conclusive determinazioni e lâeventuale rappresentazione alla stessa di elementi di valutazione utili alla decisione finaleâ
Avremo modo di verificare in prosieguo se lâindirizzo giurisprudenziale segnalato sarà destinato a consolidarsi.