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Indici della Rassegna

Titolo
IL PREAVVISO DI RIGETTO DI CUI ALL'ART. 10 BIS DELLA LEGGE 241/90: PRIMI SPUNTI APPLICATIVI
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Tar Lazio, sent. aprile 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, sez. I – ter, sent. 10 aprile 2006, n. 2553
Riferimenti Normativi:
- art. 10 bis, L. 241/1990

Si intende segnalare all’attenzione del lettore la decisione n.2553 del 10.04.2006, resa dal T.A.R. del Lazio, Sezione I Ter, che contiene interessanti spunti in ordine alla applicazione al procedimento amministrativo dell’art.10 bis della L.n.241 del 1990, nella nuova formulazione di cui alla novella introdotta con la L.n.15/2005.
Come è ben noto la disposizione in questione ha inserito un nuovo elemento procedurale nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte denominato “preavviso di diniego”, in virtù del quale “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di comunicare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale….”.
Con l’atto in esame, quindi, avente chiara natura endoprocedimentale, l’amministrazione rende noto all’interessato il suo intendimento, del tutto provvisorio, di procedere al successivo diniego della domanda avanzata.
Ciò al fine di consentire all’istante di presentare proprie osservazioni, corredate da eventuale documentazione integrativa, onde far modificare la valutazione, seppure provvisoria, già espressa dalla P.A. procedente.
In proposito si è posta all’attenzione dell’interprete, nulla evidenziando sul punto il dettato normativo, la possibilità per l’amministrazione di poter esprimere il successivo diniego per motivazioni diverse da quelle evidenziate nel c.d. “preavviso”.
Il Tribunale Amministrativo capitolino, investito della questione, l’ha risolta con la decisione recensita, affermando che “la stessa finalità della norma comporta che non vi debba essere necessariamente una corrispondenza puntuale in ogni dettaglio tra il contenuto del preavviso di diniego ed il diniego medesimo, ben potendo l’amministrazione, sulla base delle osservazioni del privato, ma anche autonomamente, precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nell’atto di diniego, l’unico veramente lesivo della sfera del cittadino”.
Il giudice amministrativo ha pertanto ritenuto che la stessa natura endoprocedimentale del preavviso di diniego, la sua non autonoma impugnabilità e la sua evidente ragione collaborativa e partecipativa nei confronti del privato, comporti la possibilità che tale preavviso possa non corrispondere dettagliatamente all’atto con il quale l’amministrazione medesima fornisca il proprio definitivo provvedimento di reiezione dell’istanza, ma ne costituisca, per così dire, una sorta di modello generale (nel quale sono evidenziati i punti salienti) suscettibile di completamento.
Tale posizione assunta dalla giurisprudenza del T.A.R. romano si ritiene possa essere fatta oggetto di generale condivisione, seppure non sono mancate, in sede di prima applicazioni, voci dissonanti.
In particolare parte della dottrina tuttora ritiene che l’amministrazione non potrebbe fondare la decisione finale negativa su motivi diversi da quelli indicati con il preavviso, di tal che in presenza di nuovi motivi non comunicato con il medesimo, la stessa avrebbe l’onere di inviare una ulteriore comunicazione, ai sensi della medesima disposizione.
Per contra potrebbe però fondatamente osservasi che la necessità di rinnovare la comunicazione, prevista dall’art.10 bis, in presenza di motivi nuovi comporterebbe un notevole aggravamento dei tempi del procedimento amministrativo, giacchè la comunicazione ha l’effetto di interrompere i tempi di definizione del procedimento.
Di tal che se ne potrebbe concludere che la comunicazione di preavviso di rigetto debba contenere soltanto quelli che al momento della sua formazione sembrerebbero essere i motivi ostativi all’assenso da parte della P.A., senza che per questo la stessa resti poi vincolata a quanto sommariamente espresso nella successiva sede di emanazione del provvedimento finale, che potrebbe, quindi, contenere una diversa e più dettagliata indicazione dei motivi ostativi, anche sviluppati per effetto dell’arricchimento istruttorio fornito dal privato.
Tuttavia deve anche evidenziarsi, sotto altro profilo, come tale particolare forma di distonia tra il preavviso di diniego ed il successivo provvedimento di rigetto, possa costituire un serio vulnus alla ratio partecipativa contenuta nella norma in esame, rendendo di fatto inefficiente l’intento di deflazionare il contenzioso tra il privato e l’amministrazione, mediante la possibilità allo stesso consentita di interferire nel procedimento di formazione del provvedimento finale per il quale è stata avanzata richiesta.
Ciò che deve risultare, comunque, assolutamente indifettibile è la circostanza per la quale nel provvedimento terminale di diniego venga dato debito conto delle osservazioni presentate dal cittadino.
In argomento T.A.R. Lombardia, Sez.II, n.642/2006 ha avuto modo di affermare che il preavviso di diniego, qualora venga seguito da scritti difensivi e documentazione da parte dell’interessato, impone all’amministrazione un’ulteriore istruttoria procedimentale, della quale il provvedimento finale deve tenere debito conto.
Si segnala, infine, come il T.A.R. Emilia-Romagna – Sez. Parma, n.507/2005, abbia statuito, con sentenza succintamente motivata (ex art.26 della L.n.1034/71), che l’omissione del preavviso di rigetto sia assorbente rispetto ad ogni altra censura e determina di per sé l’annullamento dell’atto impugnato al fine di “consentire al privato il contraddittorio con l’amministrazione prima delle sue conclusive determinazioni e l’eventuale rappresentazione alla stessa di elementi di valutazione utili alla decisione finale”
Avremo modo di verificare in prosieguo se l’indirizzo giurisprudenziale segnalato sarà destinato a consolidarsi.
Autore
Avv. Cesare Costa
Data
mercoledì 31 gennaio 2007
 
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