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Indici della Rassegna

Titolo
SOGGETTI PRIVATI E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Tar Lazio, sent. Dicembre 2006)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio – Roma, sez. II – sentenza 29 Dicembre 2006 n. 16384.

Riferimenti Normativi:
- Artt. 22 e ss. della Legge 241 del 1990.

Il Fatto
Una società che conduce in locazione un’unità immobiliare, per la quale, nell’ambito delle operazioni di dismissione del patrimonio da reddito di proprietà della comunione delle Asl del Lazio, ha esercitato il diritto di opzione, ha impugnato il silenzio serbato dagli intimati organismi in ordine alla propria istanza di accesso agli atti (ai sensi dell’art. 22 e segg. della L. 241/1990) inerenti il procedimento di valutazione e determinazione del prezzo dell’immobile stesso.
La società immobiliare opponente ha eccepito, in via preliminare, che in quanto soggetto di diritto privato, non è tenuta all’applicazione delle disposizioni della L. 241/1990, e conseguentemente il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale.

Il Principi
“Anche il soggetto privato, quando svolge un’attività diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, è obbligato al rispetto della disciplina sull’accesso agli atti amministrativi, in considerazione della strumentalità di tale disciplina ai principi di trasparenza e buon andamento dell’azione pubblica”.

Il Tar Lazio accoglie il ricorso ed ordina alla società di consentire l’accesso alla documentazione richiesta.


Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 31 gennaio 2007
 
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