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Indici della Rassegna

Titolo
DANNO ERARIALE
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte dei Conti, sent. n. 26/2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, Sicilia, sent. n. 26/2007

Riferimenti normativi:
- L. 241/1990


Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte Dei Conti Siciliana ritiene che non possa essere riconosciuta una responsabilità contabile in capo ad un dipendente qualora il ritardo nell’ espletamento dei compiti sia riferibile ad una carenza organizzativa nell’ Ente Pubblico.
In un contesto organizzativo poco rispondente ai canoni di buon andamento mancano quegli elementi su cui valutare quel minimo di diligenza, prudenza o perizia richiesti per lo svolgimento dell’ attività conferita.
Se questa è la situazione all’ interno della quale opera un pubblico dipendente è problematico configurare una sua responsabilità, non potendo certamente riconoscere all’ esecutore materiale di una condotta una disfunzione amministrativa che il medesimo non aveva contribuito a creare.
Sulla base di questo ragionamento la Corte Dei Conti ha escluso la responsabilità contabile di un vigile urbano che svolgendo anche le funzioni di messo notificatore aveva notificato un accertamento tributario oltre il termine previsto.
L’assenza nella struttura organizzativa del Comune, oltre ad un carente organigramma per esercitare compiti istituzionali, del messo notificatore e la completa assenza delle regole per l’ attività di notifica non possono far risalire una responsabilità contabile in capo al vigile urbano per un compito a lui non direttamente conferito.
In sintesi non può ricadere sul dipendente pubblico una condotta che è diretta conseguenza di una disfunzione amministrativa.
E’ importante sottolineare come sul punto in questione la Giurisprudenza sia piuttosto oscillante; infatti la Corte dei Conti Sez. Abruzzo con sent. 24/03/2006 n. 176 afferma il principio esattamente opposto.
Ritengono infatti questi Giudici che “ l’ eccessivo ritardo nella notificazione implica un danno erariale del quale può rispondere l’ operatore di polizia municipale con la conseguenza che la gestione disordinata di un ufficio pubblico con il conseguente ritardo nell’ attività dell’ Ente possa essere fonte di un danno erariale.”.
Con questa sentenza si ritiene che il malfunzionamento di Ente Pubblico non possa essere una scriminante per il mancato adempimento di quegli obblighi che l’ Amministrazione è chiamata ad esercitare.
Invece per la Corte Dei Conti Siciliana nel valutare la condotta dell’operatore bisogna tenere in considerazione il contesto organizzativo all’ interno del quale il pubblico dipendente opera potendo riscontrarsi una assoluta mancanza di responsabilità contabile quando le condizioni in cui il soggetto lavora siano tali da rendere difficoltoso l’esercizio corretto del proprio compito.



Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
mercoledì 31 gennaio 2007
 
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