Indici della Rassegna
Abstract
(Corte dei Conti, sent. n. 26/2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, Sicilia, sent. n. 26/2007
Riferimenti normativi:
- L. 241/1990
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte Dei Conti Siciliana ritiene che non possa essere riconosciuta una responsabilità contabile in capo ad un dipendente qualora il ritardo nellâ espletamento dei compiti sia riferibile ad una carenza organizzativa nellâ Ente Pubblico.
In un contesto organizzativo poco rispondente ai canoni di buon andamento mancano quegli elementi su cui valutare quel minimo di diligenza, prudenza o perizia richiesti per lo svolgimento dellâ attività conferita.
Se questa è la situazione allâ interno della quale opera un pubblico dipendente è problematico configurare una sua responsabilità , non potendo certamente riconoscere allâ esecutore materiale di una condotta una disfunzione amministrativa che il medesimo non aveva contribuito a creare.
Sulla base di questo ragionamento la Corte Dei Conti ha escluso la responsabilità contabile di un vigile urbano che svolgendo anche le funzioni di messo notificatore aveva notificato un accertamento tributario oltre il termine previsto.
Lâassenza nella struttura organizzativa del Comune, oltre ad un carente organigramma per esercitare compiti istituzionali, del messo notificatore e la completa assenza delle regole per lâ attività di notifica non possono far risalire una responsabilità contabile in capo al vigile urbano per un compito a lui non direttamente conferito.
In sintesi non può ricadere sul dipendente pubblico una condotta che è diretta conseguenza di una disfunzione amministrativa.
Eâ importante sottolineare come sul punto in questione la Giurisprudenza sia piuttosto oscillante; infatti la Corte dei Conti Sez. Abruzzo con sent. 24/03/2006 n. 176 afferma il principio esattamente opposto.
Ritengono infatti questi Giudici che â lâ eccessivo ritardo nella notificazione implica un danno erariale del quale può rispondere lâ operatore di polizia municipale con la conseguenza che la gestione disordinata di un ufficio pubblico con il conseguente ritardo nellâ attività dellâ Ente possa essere fonte di un danno erariale.â.
Con questa sentenza si ritiene che il malfunzionamento di Ente Pubblico non possa essere una scriminante per il mancato adempimento di quegli obblighi che lâ Amministrazione è chiamata ad esercitare.
Invece per la Corte Dei Conti Siciliana nel valutare la condotta dellâoperatore bisogna tenere in considerazione il contesto organizzativo allâ interno del quale il pubblico dipendente opera potendo riscontrarsi una assoluta mancanza di responsabilità contabile quando le condizioni in cui il soggetto lavora siano tali da rendere difficoltoso lâesercizio corretto del proprio compito.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
mercoledì 31 gennaio 2007
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