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Indici della Rassegna

Titolo
MANCATA CERTIFICAZIONE MEDICA
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Tar Veneto, sent. gennaio 2007)
Testo
Il Fatto
Un dipendente impugnava il provvedimento, assunto in esito a specifico procedimento disciplinare, con il quale l’amministratore straordinario della ULSS aveva inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della riduzione di 1/10 dello stipendio per la durata di mesi cinque, per non aver prodotto il certificato medico giustificativo dell’assenza di una giornata dal servizio per malattia.
Il ricorrente sosteneva che il suddetto provvedimento si poneva in contrasto con le disposizione di cui all’art. 8 del D.P.R. 348/1983 e art. 28 del D.P.R. n. 270/1987 ove prevedono che il dipendente è tenuto a “trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza”.

Il Principio
Il Collegio, con la sentenza in epigrafe ha ritenuto che le norme invocate dal ricorrente a sostegno della tesi della non esigibilità del certificato medico per assenze inferiori a tre giorni non sono affatto incompatibili con la facoltà dell’amministrazione di richiedere ai propri dipendenti di documentare l’assenza mediante certificato medico anche se questa si limiti ad una sola giornata.
Infatti, sia l’art. 28 del D.P.R. n. 270/87 che l’art. 8 del D.P.R. n. 348/83, che fissano il termine per la presentazione del certificato medico entro il terzo giorno di assenza, non escludono per ciò solo che il dipendente non sia tenuto a produrre, se l’amministrazione lo richieda, il certificato medico per un’assenza più breve.
“Nessuna delle norme invocate, infatti, vieta all’amministrazione, né potrebbe, essendo il potere di verifica delle assenze funzionale al loro riconoscimento, il potere di verificare la legittimità delle cause di assenza del dipendente dal servizio, ed a fortori delle assenze (brevi) per malattia, che per la loro imprevedibilità sfuggono al controllo dell’amministrazione e costituiscono la più ricorrente ed onerosa forma di assenza dal servizio tra quelle previste e consentite dalla legge.
Ed a maggior ragione questo potere di controllo va riconosciuto all’amministrazione nei confronti di dipendenti che denunciano con particolare frequenza malattie di breve durata che essi stessi evidentemente si autodiagnosticano, laddove l’assenza per malattia è all’evidenza classificabile come tale solo quando è comprovata da un certificato medico che individui e dichiari lo stato patologico che giustifica l’astensione dal lavoro”.




Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
mercoledì 31 gennaio 2007
 
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